Il riparto delle competenze in tema di accesso civico generalizzato

La disciplina in materia di FOIA contenuta nella circolare ministeriale n. 2/2017

20 Luglio 2017
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di SALVIO BIANCARDI

Nella circolare n. 2 del 2017 in materia di accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) il Ministero fornisce alcune indicazioni in merito al riparto delle competenze all’interno delle amministrazioni che devono rendere operativa la disciplina del suddetto accesso.
Nello specifico, il Ministero identifica almeno quattro tipologie di competenze:
1) a ricevere le richieste;
2) a decidere su di esse;
3) a decidere sulle richieste di riesame;
4) ad espletare le competenze di help desk.

Competenza a ricevere le richieste

Per quanto attiene alla prima voce (competenza a ricevere le richieste), il Ministero fa notare che l’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
– all’ufficio che detiene i dati o i documenti;
– all’Ufficio relazioni con il pubblico;
– ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Tutti gli uffici sopra indicati sono competenti a ricevere le domande di accesso generalizzato e, nel caso in cui non coincidano con l’ufficio competente a decidere sulle medesime, devono trasmetterle a quest’ultimo tempestivamente. Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata a un’amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente deve comunque attivarsi, inoltrando tempestivamente la domanda all’amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente.

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