La massima relativa al parere recita nel seguente modo: “L’art. 1, c. 143, l. n. 228/2012, ha stabilito il divieto di acquisto di autovetture, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2016; detto divieto non è stato prorogato dal d.l. n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe 2016). Rimangono ferme, peraltro, le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti richiamate dal suddetto comma 143: e dunque, i tetti di spesa per l’acquisto delle autovetture previsti dal d.l. n. 78/2010 e dal d.l. n. 95/2012. In proposito, la Corte dei conti, sulla scia della Corte Costituzionale, si è espressa nel senso che gli enti locali possono considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci, nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio”.
È possibile per un Ente locale procedere all’acquisto di un’autovettura in sostituzione di altra vetusta?
Il parere del Servizio consulenza Regione Autonoma FVG: come operare la sostituzione nel rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica
La massima relativa al parere recita nel seguente modo: “L’art. 1, c. 143, l. n. 228/2012, ha stabilito il divieto di acquisto di autovetture, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2016; detto divieto non è stato prorogato dal d.l. n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe 2016). Rimangono ferme, peraltro, le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti richiamate dal suddetto comma 143: e dunque, i tetti di spesa per l’acquisto delle autovetture previsti dal d.l. n. 78/2010 e dal d.l. n. 95/2012. In proposito, la Corte dei conti, sulla scia della Corte Costituzionale, si è espressa nel senso che gli enti locali possono considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci, nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio”.
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