Sicurezza edifici scolastici: responsabilità di dirigente scolastico e sindaco

Una pronuncia della Cassazione ed una proposta di legge delineano alcuni punti nodali in materia

7 Luglio 2017
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La responsabilità dei dirigenti scolastici viene ad essere toccata da alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici.
Si tratta delle proposte di legge C.3830 (Pellegrino ed altri) e C.3963 (Carocci ed altri) che intervengono sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all’utilizzo degli edifici destinati all’istruzione e alla formazione. I provvedimenti in esame hanno lo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole.
La proposta di legge C. 3830, introducendo il nuovo comma 3-ter all’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 (che individua gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente), prevede che i dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, siano esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione (di cui all’articolo 18, comma 3, del d.lgs. 81/2008 ) necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell’amministrazione competente o del soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia.

>> CONSULTA IL DOSSIER n. 605 DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA.

Su medesimo tema occorre inoltre segnalare la responsabilità penale per la mancata verifica sulla sicurezza della scuola materna comunale a diretto carico del sindaco, qualora quest’ultimo non dimostri di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile del servizio scuole. Ad evidenziare tale dettato è la Corte di Cassazione mediante sentenza 5 luglio 2017, n. 32358. All’interno di tale fattispecie l’onere della prova dell’avvenuta delega incombe sul primo cittadino, in qualità di datore di lavoro dei dipendenti pubblici scolastici. La Corte ha in questo modo respinto il ricorso di un sindaco che, per diverse violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha visto confermarsi la condanna alla pena dell’ammenda, in quanto in giudizio ha semplicemente indicato come responsabile il dirigente delegato, ma non ha fornito alcuna prova dell’effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale. E, anzi ha espressamente rinunciato all’audizione del dirigente indicato.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 5 LUGLIO 2017, n. 32358.

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