Da tale condotta scaturisce un prevedibile sinistro, a fronte del quale viene successivamente presentata richiesta di risarcimento danni all’ente. La motivazione? Sarebbero state inidonee le misure adottate dal Comune per fronteggiare la forte nevicata.
Il comportamento del danneggiato interrompe il nesso causale
In Tribunale viene ricordato innanzitutto che le domanda può essere legittimata solo se ricorrono in concreto le condizioni per attribuire all’Ente la qualifica di custode. Risulta inoltre necessario accertare se, a fronte dell’obbligo del Comune di manutenzione delle strade, non sussista nel caso concreto, un comportamento del danneggiato tale da incidere nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso. Fondamentale in tale direzione sono i motivi per cui la persona si è trovata in strada. In questo caso il motivo lavorativo. Secondo il ricorrente non poteva ritenersi esigibile la rinuncia a un giorno di lavoro, peraltro importante, a causa della situazione meteo.
Il perimetro della responsabilità del Comune
I giudici della Cassazione rigettano il ricorso: in previsione di una forte nevicata, il rischio di gravi problemi alla viabilità sarebbe stato talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti (ad es. questioni di salute) avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo. Pertanto qualora l’automobilista si mette in strada sotto una forte nevicata per motivi non pressanti, l’Amministrazione locale non ha nessuna colpa e non è tenuta a versare alcun risarcimento.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE 25 MAGGIO 2017, n. 13148.
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