Tre recenti pareri del Ministero dell’interno consentono di approfondire il tema riguardante la prerogativa riconosciuta dall’art. 39, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali, TUEL) ad un quinto dei consiglieri comunali di richiedere al presidente del consiglio la convocazione del consiglio. La norma prevede espressamente che “Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste”.
Inoltre, l’art. 43, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”.
Le norme richiamate sanciscono un vero e proprio obbligo di convocazione del Consiglio comunale a fronte della richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, che i regolamenti sul funzionamento del Consiglio comunale dei singoli enti disciplinano nelle modalità procedurali.
Le materie che possono essere oggetto della richiesta
Come noto infatti, nel riparto delle competenze tra gli organi politici, il Consiglio comunale ha funzioni amministrative unicamente nelle materie fondamentali che sono ad esso rimesse dalla legge (art. 42 del d.lgs. 267/2000), mentre la Giunta ha la competenza non solo nelle materie espressamente ad essa attribuite dalla legge, ma ha anche una competenza definita residuale (art. 48, comma 2, del d.lgs. 267/2000).
Quali materie possono essere oggetto di richiesta di convocazione del consiglio comunale?
Uno dei problemi più frequenti che nella prassi presenta tale istituto riguarda la presentazione di richieste che esulano dalle competenze esclusive del Consiglio. Così di fronte a richieste di convocazione inerenti materie di competenza della Giunta comunale, sussiste l’obbligo del presidente di convocare il consiglio comunale?
Il Ministero dell’interno (InComune), con parere del 16 maggio ritiene necessario verificare la natura degli argomenti oggetto di richiesta di inserimento all’ordine del giorno da parte dei consiglieri al fine di verificarne l’eventuale estraneità alle competenze del collegio. Pur premettendo che “nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del TUEL 267/2000, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale”, ritiene corretto il diniego di convocazione del consiglio comunale quando la richiesta riguardi una materia di competenza della giunta comunale (nella specie la richiesta riguardava l’approvazione regolamento per gli incarichi di collaborazione esterna).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento