Acquisti immobiliari da parte degli Enti locali: perimetro dei requisiti di indispensabilità

I requisiti di indispensabilità ed indilazionabilità vanno valutati e comprovati avendo riguardo all’assoluta necessità di procedere all’acquisto immobiliare: le indicazioni della Corte dei conti

23 Giugno 2017
Modifica zoom
100%
La Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata della Corte dei conti contribuisce a definire, mediante deliberazione 14 giugno 2017, n. 40, il perimetro e la portata applicativa dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità che devono connotare gli acquisti immobiliari da parte degli Enti locali ai sensi del comma 1 ter, art. 12, decreto legge  98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Ecco di seguito la massima espressa dalla Sezione: “Alla luce dell’attuale panorama normativo e pretorio, il Collegio ritiene che i requisiti di indispensabilità ed indilazionabilità vadano valutati e comprovati – nel caso concreto – avendo riguardo all’assoluta necessità di procedere all’acquisto immobiliare al fine di adempiere ad obblighi inerenti al proprio munus istituzionale ovvero ad obblighi – espressamente previsti dalla legge – di concorso alla tutela di specifici interessi della collettività. Lo scopo del comma 1 ter, dell’art. 12 del d.l. 98/2011 è quello di conseguire – per effetto del divieto di acquisti immobiliari “non necessitati” – ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli già imposti dal rispetto dei vigenti vincoli sui saldi finanziari (ex patto di stabilità). Si ritengono, pertanto, inclusi nel divieto de quo tutti gli acquisti immobiliari che comportano un aggravio di spesa a carico dell’Ente locale, ad eccezione di quelli necessitati dal perseguimento di fini istituzionali “improrogabili” e non altrimenti perseguibili. Non si ritiene che tra questi fini possa rientrare l’acquisto di immobili da destinare a presidio fisso dell’Arma dei carabinieri, in quanto – alla luce dell’attuale panorama normativo- la materia dell’accasermamento rientra nella competenza, responsabilità ed onere esclusivi dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno. Né si ritiene che gli accordi interistituzionali – per come attualmente perimetrati dal legislatore statale – possano estendersi sino a gravare – in via esclusiva- sull’”nte locale l’onere di acquistare un immobile da destinare all’esercizio delle funzioni ordinarie di sicurezza ed ordine pubblico, con conseguente sostituzione – di fatto – dell’ente locale nel perseguimento di un fine di competenza statale”.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. DI CONTROLLO PER LA BASILICATA, 14 GIUGNO 2017, n. 40.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento