Il Tribunale amministrativo lombardo ha preliminarmente approfondito il problema dell’individuazione del giudice competente a definire le controversie proposte contro i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada. I giudici hanno affermato che sussiste giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla richiesta di autotutela dei verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione; all’attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell’art. 201 del Codice della strada; all’annullamento di qualsiasi procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l’impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate; alle procedure di emissione dei verbali di cui all’art. 126 bis del Codice della strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA 7 GIUGNO 2017, n. 1267.
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