– Questione pregiudiziale del rappresentante della Corte dei conti, in merito ai quesiti rilasciati dalla Commissione ai Comuni. La richiesta suscita perplessità nella Commissione che, dalla sua istituzione, ha regolarmente risposto ai quesiti degli enti, in attuazione dell’art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, il quale, all’art. 2 recita “La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Proposte da parte delle Regioni di rivedere gli indicatori. La Commissione ritiene opportuno aggiornare il decreto concernente il piano degli indicatori delle Regioni sia con riferimento agli indicatori del bilancio di previsione, sia con riferimento agli indicatori del rendiconto. Pertanto, l’attuazione delle proposte in esame è rinviata;
Relazione del CNDCEC sulla valutazione dell’impatto del d.lgs. 139/2015 sugli schemi dei bilanci armonizzati degli Enti locali. La Commissione considerato che con riferimento all’esercizio 2016, ormai chiuso, non possono essere previsti adeguamenti, il bilancio consolidato 2016 deve necessariamente essere predisposto secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs. 118/2011. Pertanto, per le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate è necessario fare riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente. Con riferimento agli esercizi 2017 e successivi, considerate le difficoltà riguardanti l’adozione contabilità economico patrimoniale segnalate dai rappresentanti ANCI nelle precedenti riunioni, la Commissione non ritiene opportuno effettuare modifiche significative degli schemi di bilancio e dei principi contabili nella fase di avvio del nuovo sistema contabile, con i correlati interventi sul piano dei conti integrato;
Proposta ANCI sulla variazione di esigibilità della spesa nel corso dell’esercizio 2017, prima dell’approvazione del rendiconto 2016, movimentando il FPV di entrata dell’esercizio 2017. La Commissione, dopo aver esaminato il quesito e aver valutato l’opportunità di intervenire con una precisazione sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, decide di rinviare alla successiva riunione la definizione della risposta e della modifica al principio contabile applicato.
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