Per pacifica giurisprudenza amministrativa, il singolo consigliere comunale di minoranza è legittimato ad agire nei confronti dell’ente a cui appartiene unicamente nell’ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all’ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all’esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni in tale veste.
Casi esemplificativi sono quelli in cui i vizi dedotti attengano: a) alle erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) alla violazione dell’ordine del giorno; c) all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (C.d.S, V, 7.7.2014, n. 3446; TAR Piemonte, I, 4.12.2015, n. 1707; TAR Lecce, II, 28.11.2013, n. 2388).
Viceversa, il singolo consigliere non è legittimato ad impugnare atti provenienti da altri organismi di cui egli non faccia parte – es. atti di indirizzo della giunta municipale – deducendo la violazione di sfere di competenza del consiglio comunale (di cui faccia parte), in quanto tale valutazione è rimessa alle determinazioni del consiglio comunale nel suo complesso, e non del singolo consigliere.
Diversamente opinando, il consigliere finirebbe con l’appropriarsi di competenze proprie del Consiglio, decidendo lui – in luogo del Consiglio – quando possa dirsi verificata un’invasione delle sfere di competenza proprie di quest’ultimo, finendo, in tal modo, con l’usurpare funzioni e prerogative proprie dell’Assemblea elettiva.
Al più egli può sollecitare il Consiglio all’adozione delle opportune iniziative nei confronti di atti della giunta asseritamente lesive delle prerogative dell’Assemblea, e impugnare le conseguenti determinazioni assunte da quest’ultima (ovvero il rifiuto ad adottarle), sempreché, tuttavia, esse ridondino nella lesione di un proprio ius ad officium, e non si risolvano dunque nell’esigenza del mero ripristino della legalità violata.
Va invece esclusa, per le ragioni sopra esposte, la legittimazione del singolo consigliere all’impugnativa di atti della giunta municipale (di cui il consigliere non faccia parte) asseritamente lesivi della sfera di competenza del Consiglio, trattandosi di questioni rimesse alla dialettica politica tra organo elettivo e organo esecutivo dell’ente, da risolversi pertanto, in prima battuta, attraverso specifiche determinazioni del Consiglio, le uniche impugnabili – con i limiti di cui sopra – da parte del consigliere dissenziente (in tal senso, TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 24 marzo 2017 n. 491).
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