La delibera afferma che gli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell’anno precedente (con rapporto di turnover di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell’esercizio 2008. Le procedure di mobilità sono connotate da “neutralità finanziaria”, con la conseguenza che la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione e l’ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l’eventuale capacità assunzionale dell’ente. Le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall’esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità (art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001).
Nuove assunzioni negli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno
Delibera Corte dei conti, Sez. controllo per il Piemonte 12 maggio 2017, n. 88
La delibera afferma che gli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell’anno precedente (con rapporto di turnover di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell’esercizio 2008. Le procedure di mobilità sono connotate da “neutralità finanziaria”, con la conseguenza che la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione e l’ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l’eventuale capacità assunzionale dell’ente. Le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall’esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità (art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001).
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