Le Unioni di Comuni non possono chiedere pareri alla Corte dei conti

Le precisazioni in merito della Corte dei conti, Sez. reg. controllo Emilia Romagna (delibera n. 34/2017)

15 Maggio 2017
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a cura di ENZO CUZZOLA

Come è noto, l’art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003 dispone che “Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata”.

In argomento la recente delibera n. 34/2017 della Corte dei conti, sez. reg. controllo Emilia Romagna, ha precisato che la legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti è circoscritta ai soli enti previsti e che tale elencazione deve considerarsi tassativa: conseguentemente, le Unioni di Comuni non possono sottoporre richieste di pareri ai giudici contabili.
Allo stesso modo non possono considerarsi ammissibili dal punto di vista soggettivo le richieste di parere presentate da enti che, pur se astrattamente legittimati, abbiano rivolto quesiti relativi ad interessi non ad essi direttamente afferenti, ma riguardanti enti od organismi latu sensu partecipati.

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