Correttivo codice appalti: come cambia l’affidamento diretto?

Tra le novità previste dal correttivo codice appalti significativa è quella relativa all’art. 36, co. 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto

19 Aprile 2017
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di LUIGI OLIVERI

Tra le tantissime inversioni di tendenza previste dal correttivo al codice appalti (si chiama “correttivo”, ma in realtà è uno stravolgimento), particolarmente significativa è quella relativa all’articolo 36, comma 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto.
Risulta opportuno mettere a confronto il testo del d.lgs. 50/2016, col correttivo:

Testo originario del. d.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a) Testo modificato
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Come si nota, sparisce l’elemento maggiormente critico del sistema pensato col codice dei contratti originale: l’adeguata motivazione.
C’è voluto un anno e una Linea Guida dell’ANAC (segnatamente, la LG n. 4), per capire che il sistema immaginato dall’articolo 36, comma 2, lettera a), esattamente al contrario di costituire una semplificazione procedurale era un’inestricabile complicazione. La motivazione adeguata, infatti, non poteva in alcun modo essere davvero adeguata (vedasi L. Oliveri, “Gare sotto soglia: la motivazione “adeguata”? Solo una frase fatta”, in La Gazzetta degli Enti Locali del 28 settembre 2016) se non mediante una comparazione tra due o più preventivi.
Nei fatti, l’affidamento era da considerare “diretto”, perché la norma non impone(va) di realizzare una gara strutturata, in modo che l’affidatario risultasse automaticamente da una graduatoria ad esito della procedura; era “diretto”, perché l’amministrazione appaltante poteva giungere a reperire il contraente senza una procedura strutturata e, dunque, senza una vera e propria gara strutturata. Tuttavia, l’adeguata motivazione non può non imporre all’amministrazione di specificare con profondità la ragione della scelta di quell’operatore economico tra i tanti, sicché l’Anac ha inevitabilmente imposto di motivare l’affidamento diretto con un sistema comparativo. Che, nei fatti, pur non dovendo rispettare né tempi, né forme, né iter, propri di una gara, era comunque una gara informale, perché priva di formalità da rispettare.

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FORMAZIONE
Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il correttivo al Codice degli appalti e le Linee guida ANAC
Varazze (SV), 21 aprile 2017

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