Applicazione delle norme sulla trasparenza: indicazioni ANAC

Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori: le principali indicazioni contenute nella deliberazione dell’ANAC 8 marzo 2017, n. 241

24 Marzo 2017
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di ARTURO BIANCO

Nei Comuni fino a 15mila abitanti non si devono pubblicare le informazioni sul reddito e sui patrimoni né da parte dei dirigenti e/o titolari di posizione organizzativa né da parte degli amministratori.
È questa la principale indicazione contenuta nella deliberazione dell’ANAC n. 241, 8 marzo 2017, depositata in data 15 marzo, “Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.
Con questa indicazione, si registra una modifica delle indicazioni precedentemente espresse dall’ANAC, ancorché in modo informale. Si deve evidenziare che la deliberazione non recepisce in alcun modo quanto contenuto nella ordinanza con cui il TAR Lazio ha nelle scorse settimane sospeso la pubblicazione delle informazioni sul reddito e sul patrimonio da parte dei dirigenti. Se la giurisprudenza amministrativa dovesse consolidare questa lettura, si porrà la necessità di rendere coerenti le letture interpretative, anche attraverso una modifica legislativa.
Si suggerisce alle amministrazioni di dare corso alla pubblicazione delle informazioni previste dalle disposizioni sulla trasparenza, in particolare da parte dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, per come modificato dal d.lgs. 97/2016. Peraltro la deliberazione dell’ANAC indica la scadenza del prossimo 30 aprile come termine per dare applicazione ai vincoli di pubblicazione delle informazioni sul reddito e sui patrimoni da parte dei dirigenti.

Trasparenza: l’applicazione agli amministratori

L’applicazione delle disposizioni riguarda tutti gli amministratori e tutti i soggetti destinatari di incarichi di direzione. In termini generali, tali obblighi non si estendono ai destinatari di incarichi a titolo gratuito; ma nel caso delle province e delle città metropolitane il vincolo si applica comunque. Peraltro, ci viene detto che “per i sindaci componenti dell’Assemblea dei sindaci, eletti nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia”.

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Napoli, 7 aprile 2017

 

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