Si rammenta che l’aspettativa del pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 2 della legge n. 476/1984, allo scopo di favorire la partecipazione ai suddetti corsi dei pubblici dipendenti.
Nel caso analizzato dai giudici amministrativi in materia di congedo straordinario, il ricorrente, tenente colonnello dell’Esercito, impugnava il provvedimento con il quale il ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza per ottenere l’aspettativa retribuita (per tre anni) per frequentare un dottorato di ricerca presso un ente universitario. I giudici amministrativi segnalano che non può in alcun modo assumersi, quale motivazione ostativa all’aspettativa, il fatto che il ricorrente sia considerato come una risorsa altamente qualificata e particolarmente preziosa per le proprie capacità di consentire la funzionalità del servizio, atteso che si tratta di valutazione concernente le caratteristiche professionali del dipendente che di per sé non possono ritenersi esigenze operative dell’amministrazione.
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