I passaggi motivazionali del parere
Questi i passaggi motivazionali del parere: la Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come “commissione” poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9 dicembre 2009, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio”.
La non assimilabilità analogica di detta Conferenza alle Commissioni citate nell’art. 82, comma 2, TUEL non è ravvisabile, a parere del nominato dicastero, neppure nelle ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa riconosciutegli per legge, rechi nel proprio statuto e regolamento
una disposizione di equiparazione tra i predetti organi.
Pertanto, la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della conferenza capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti (Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 126/2011/PAR).
>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017, n. 24.
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