– “la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa”;
– “l’insufficiente rendimento rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente negli ultimi tre anni”.
Sarà poi posta una evidente lente d’ingrandimento sulle assenze “sospette”, ovverosia su quelle che si ripetono “in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale”, oppure se risultano “collettive” in periodi nei quali invece sarebbe “necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza”. In tale direzione spetterà ai contratti collettivi nazionali individuare le condotte e fissare le corrispondenti sanzioni disciplinari.
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