Diritti di rogito ai Segretari comunali: accolto un altro ricorso

Un altro riconoscimento di diritti di rogito in Enti privi di dirigenti: sentenza Tribunale di Verona, 26 gennaio 2017, n. 23

1 Febbraio 2017
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“Assume rilievo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, sez. Lavoro,26 gennaio 2017, n. 23 in materia di diritti di rogito ai Segretari comunali: “La letterale interpretazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”. È questo un passaggio di rilievo della sentenza del tribunale veronese mediante la quale per l’ennesima volta è stato accolto un ricorso di un Segretario comunale volto al riconoscimento dei diritti di rogito in Enti privi di dirigenti.
Dopo le sei sentenze favorevoli (tra cui quella del Tribunale di Busto Arsizio 3 ottobre 2016, n. 307), era giunta  qualche giorno fa la notizia della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso proposto da un segretario.
Con la sentenza del Tribunale di Verona, il giudice ordinario torna ad applicare correttamente una norma che nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TRIB. DI VERONA 26 GENNAIO 2017, n. 23

A questo punto un dubbio affiora spontaneo: ma le sezioni regionali della Corte dei Conti possono tranquillamente continuare in modo imperterrito a dare una lettura diversa della norma ritenuta così chiara dal giudice ordinario?
Non è forse il caso che si adeguino alla posizione molto più corretta della Sezione Regionale della Lombardia che ritiene ormai inammissibili dal punto di vista oggettivo i quesiti in materia di diritti di rogito con la seguente motivazione: “la Sezione osserva che il primo quesito, relativo alla possibilità di riconoscere i diritti di rogito ai segretari collocati nelle fasce professionali B e A che prestano servizio, e rogano atti, in Enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, non può essere esaminato nel merito. Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare in riferimento ad analoghe recenti richieste di parere il quesito interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte costituzionale, al giudice ordinario e alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 1 marzo 2013, n. 67). Infatti, in base a un costante orientamento non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge”.

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