Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio (art. 100 Tuel). La legge 190/2012, in tema di anticorruzione, dopo aver attribuito al Segretario di norma il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione ha previsto all’art. 1, comma 82, che il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, Tuel, sia comunicato dal Prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal Segretario in materia di prevenzione della corruzione: in tal caso l’Autorità può formulare una richiesta di riesame del provvedimento ex art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
La ratio della verifica da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Tuel ha creato un nucleo essenziale di funzioni per il Segretario correlato alle azioni di collaborazione e assistenza agli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa ai principi di legalità. Altre funzioni essenziali sono quelle relative al rogito di tutti gli atti in cui l’Ente sia parte ed all’autentica di scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
Competono inoltre al Segretario, in assenza del Direttore generale, lo svolgimento di compiti di coordinamento e sovrintendenza degli uffici dell’Ente e dell’attività dei dirigenti.
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