Legge di Bilancio 2017: fondi per l’edilizia scolastica

Disponibili spazi finanziari per 300 milioni di euro l’anno destinati alla costruzione di nuove scuole e alla ristrutturazione di edifici esistenti

13 Dicembre 2016
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All’art. 1, commi 485 e segg. della Legge di Bilancio 2017 sono previsti per gli Enti locali, nel triennio 2017- 2019, spazi finanziari per 300 milioni di euro l’anno destinati alla costruzione di nuove scuole e alla ristrutturazione di edifici esistenti, al fine di escludere le relative spese dal calcolo del saldo del pareggio di bilancio.
Ecco come viene illustrata la situazione sul portale governativo #Italiasicura.

“Per il 2017 la richiesta deve essere effettuata entro il 20 febbraio e, per accedere agli spazi finanziari è necessario disporre di un progetto esecutivo validato completo del cronoprogramma della spesa. Ricordiamo che per l’avanzo di amministrazione l’Ente locale può avvalersi anche del principio contabile 5.4 il quale prevede che, per i soli lavori pubblici, l’avvio delle procedure di affidamento consente di inserire le somme all’interno dell’FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) in entrata nell’anno successivo (2017).

L’ulteriore novità, prevista al comma 85, dispone che INAIL investa fino a 100 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole, attribuendo l’onere di pagamento dei canoni di locazione degli immobili a carico delle Regioni che dovranno dichiarare il proprio interesse ad aderire all’operazione, alla Struttura di missione, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017. A breve sarà reso disponibile un apposito Avviso.
Ed ancora, il comma 140, dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa, tra cui l’edilizia scolastica. L’utilizzo del fondo è disposto con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato interessate. Con gli stessi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi nonché, laddove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi”.

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