In particolare la delibera fa riferimento alla costituzione del nuovo Elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio delle società del Gruppo Equitalia (rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. 50 del 2016).
Ciò che affiora dalla delibera è sintetizzabile nella seguente massima: “Il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non è conforme ai richiamati principi l’affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti, un termine di 60 giorni per la presentazione delle richieste di iscrizione e la durata triennale dell’iscrizione”.
Gli estremi di riferimento del nuovo Codice Appalti sono l’art. 4 e l’art. 17.
>> Consulta qui la delibera ANAC 9 novembre 2016, n. 1158.
Gli appalti pubblici dopo le linee guida ANAC e gli altri provvedimenti attuativi del d.lgs. 50/2016
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