Assume rilievo il recente parere della Corte dei conti, Sez. Abruzzo, 3 novembre 2016, n. 221 in materia di rimborsi spese al segretario in convenzione.
La richiesta di parere investe la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nonché l’art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, concernenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai titolari di segreteria convenzionata tra più enti locali; in particolare, l’Ente chiede di sapere se e in che misura sia consentito procedere al rimborso delle spese legate all’utilizzo del mezzo proprio.
La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, al riguardo, osserva, in via preliminare, che il citato art. 6 si inserisce nel novero delle norme volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la disapplicazione delle disposizioni che prevedono il diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del personale dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione ossia per effettuare trasferimenti per conto dell’amministrazione di appartenenza al di fuori della ordinaria sede di servizio.
In merito al rapporto tra l’ambito applicativo della citata norma di contenimento della spesa pubblica e le disposizioni contrattuali previste dall’45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreteria convenzionata, si richiamano le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte (deliberazione SSRR n. 9/2011), secondo la quale il richiamato art. 45 non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 della legge n. 122/2010, stante la diversità delle fattispecie ivi disciplinate.
La prima norma, infatti, prevede che “al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.
Ad avviso delle Sezioni Riunite, invece, “l’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.
Può dirsi, pertanto, accertata l’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra comune capofila e comune convenzionato.
Per quel che riguarda, invece, la misura del rimborso, si richiamano le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (cfr. nota del 21/4/2011, prot. 54055) le quali, con il chiaro intento di garantire obiettivi di risparmio di spesa, fissano le seguenti indicazioni:
1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
Con riferimento al criterio di cui al punto 3), appare opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte (in particolare Sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna n. 103/2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa. Qualora, per motivi di convenienza e per esigenze personali, il segretario comunale in convenzione decida, partendo dalla propria residenza, di recarsi “prima in un Comune non capofila della convenzione […] saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”.
>> Per un ulteriore approfondimento su questo parere si rimanda all’articolo di Arturo Bianco intitolato Le Corti dei conti sulle gestioni associate pubblicato oggi nella sezione “L’Analisi” della Gazzetta degli Enti Locali (disponibile sopra).
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