La stima delle capacità fiscali 2017 per i diversi Comuni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Min.economia e finanze 2 novembre 2016 (“Adozione della stima delle capacità fiscali 2017”): i dati vanno letti insieme a quelli sui costi e sui fabbisogni standard

16 Novembre 2016
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di Paola Morigi

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2016 il testo del decreto 2 novembre 2016 avente per oggetto  Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Il decreto ministeriale trae la sua origine dalla legge delega sul federalismo fiscale – la n. 42 del 5 maggio 2009 – tesa a disciplinare l’istituzione e il funzionamento dei fondi perequativi per i territori dotatati di “minore capacità fiscale per abitante”. 
In effetti in passato il criterio che a livello ministeriale si era individuato per erogare i trasferimenti agli enti locali era stato quello della spesa storica, che finiva col premiare soprattutto i territori più ricchi, che in alcuni casi si erano anche fortemente indebitati per assicurare una serie di servizi alla cittadinanza. Tale criterio col passare del tempo è stato gradualmente corretto e oggi pesa sicuramente meno dal momento che la ripristinata autonomia impositiva degli enti – attraverso imposte quali l’IMU, la TASI o altre tassazioni sui servizi – ha ridimensionato il problema.

Per cercare di venire incontro alle esigenze di quei Comuni che sono meno dotati di risorse perché i cittadini hanno minori “capacità fiscali” il legislatore ha pensato che nella ripartizione dei fondi perequativi da destinare agli enti locali si debba procedere attraverso una standardizzazione delle entrate e alla base di calcolo vengano considerati i tributi propri valutati con una specifica aliquota standard. Scopo dei fondi perequativi è quello di intervenire per consentire agli enti locali di far fronte anche a spese relative all’esercizio di funzioni diverse da quelle fondamentali, proprio per ridurre le differenze fra le “capacità fiscali”. Resta la necessità di assicurare in questa operazione la massima trasparenza e di pubblicare in “Gazzetta ufficiale” gli elenchi con i diversi Comuni per consentire di vedere come gli stessi si collocano in graduatoria e, se necessario, intervenire per modificare la lista stessa a seguito di eventuali errori o di evoluzioni tali da determinare delle variazioni.

Va osservato che fra i fondi perequativi vi è anche il fondo di solidarietà comunale i cui criteri di formazione e di riparto vengono stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno. Parte di queste somme vengono ad essere suddivise sulla base della differenza tra le “capacità fiscali” e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica del Mef.
Questo meccanismo fa sì che si vada a tenere conto delle differenti “capacità fiscali” dei diversi enti, ma le stesse devono essere poi messe a confronto con i fabbisogni standard per evitare che vengano ad essere premiati comuni che hanno minori dotazioni ma che poi non sono in grado di gestire con efficienza ed efficacia le risorse assegnate per il conseguimento di precisi obiettivi.

Il decreto riporta anche due allegati. L’Allegato A riprende l’elenco dei Comuni con le rispettive capacità fiscali. L’Allegato B invece contiene la Nota tecnica nella quale sono illustrati i parametri utilizzati per il calcolo della funzione che ha portato a determinare le diverse capacità contributive.
Come viene evidenziato nella Nota tecnica i dati sulla “capacità fiscale” sono utilizzati per il riparto del fondo di solidarietà comunale del 2017, applicando i criteri metodologici adottati nel Rapporto presentato a ottobre del 2014. La base dei dati risulta essere allineata all’anno 2013, anche se tuttavia si è tenuto conto delle modifiche normative intervenuto dopo l’anno 2013.
Naturalmente, non ci stancheremo di ripeterlo, le “capacità fiscali” dei diversi enti locali sono elementi che non vanno presi isolatamente, ma andranno letti insieme ai dati sui costi e sui fabbisogni standard. Si tratta di elementi che, oltre a servire al Ministero dell’interno per ripartire in maniera più equa e corretta le risorse fra gli enti locali – tenendo conto delle caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazioni residenti  ̶  rappresentano anche un’utile guida per gli enti locali che potranno valutare il loro posizionamento e ipotizzare anche modelli organizzativi diversi, per cercare di contenere le spese gestionali ed impostare sistemi di benchmarking.

I dati con i costi e i fabbisogni standard completano pertanto quelli sulle capacità fiscali e risultano essere estremamente utili, non solo per amministratori e cittadini, ma anche per coloro  ̶   utenti dei servizi, associazioni dei consumatori o comunque membri della società civile – che intendono valutare la correttezza e la congruità delle scelte gestionali.

La necessità di attivare adeguate forme di riscontro e di essere trasparenti porta tutti coloro che hanno a cuore la finanza pubblica ad essere più attenti e vigili sull’operato di chi amministra, gestendo risorse pubbliche. Non è certamente una situazione difficile da affrontare, ma in ogni caso è importante acquisire le informazioni necessarie per capire come ci si sta posizionando ed utilizzarle nella maniera dovuta.

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