La valenza esecutiva degli avvisi di accertamento guadagna tempo. Grazie a una serie di emendamenti alla manovra correttiva sui conti pubblici (dl 78/2010) presentati ieri, si allungano infatti il termine decorso il quale l’avviso di accertamento emesso ai fini dell’Iva e delle imposte dirette acquisterà valenza di titolo esecutivo sia il termine di durata della sospensione giudiziale. Per quanto riguarda la valenza di veri e proprio titoli esecutivi dei futuri avvisi di accertamento emessi ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, l’emendamento presentato ieri interviene sostituendo alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del Dl 78/2010 le parole «all’atto della notifica» con «decorsi 60 giorni dalla notifica». Grazie a tale intervento gli atti di accertamento notificati ai contribuenti a far data dal prossimo 1° luglio 2011, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, acquisteranno valenza di titolo esecutivo ai fini delle procedure di riscossione solo dopo il 60° giorno dalla loro notifica anziché dalla data di notifica stessa come previsto inizialmente nel testo del dl 78/2010. Restano ferme ovviamente le altre disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto in particolare gli atti accertamento dovranno contenere espressamente, l’avviso che, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione tramite ruolo, la riscossione delle somme verrà affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. La valenza di titolo esecutivo dei futuri avvisi di accertamento risponde a una precisa esigenza sulla base della quale il legislatore intende dare maggiore speditezza e velocità all’intera procedure di riscossione delle principali imposte erariali: l’Iva e le imposte sui redditi. Ecco allora che con l’emendamento presentato ieri si tende ad alleggerire gli effetti del nuovo strumento di riscossione prevedendo che tale vigore sia assunto dagli avvisi di accertamento solo dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica che coincide poi con il termine di cui dispone il contribuente per l’impugnativa dell’atto stesso. Infatti per come era scritto inizialmente il provvedimento gli effetti dello stesso si sarebbero fatti sentire sia in termini di accelerazione delle procedure di riscossione che di riduzione del contenzioso da parte dei contribuenti. L’introduzione del nuovo termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto aprirà inoltre una finestra temporale all’interno della quale i contribuenti potranno attivarsi per risolvere alcune questioni pregiudiziali che spesso si possono presentare di fronte a un avviso di accertamento. Il riferimento è all’ipotesi di errori materiali o altri vizi dello stesso che possono essere risolti in sede di autotutela con l’ufficio impositore. La procedura sarà attivabile con maggiore tranquillità avendo contezza del fatto che l’atto non abbia ancora acquisito la valenza di un vero e proprio titolo esecutivo attraverso il quale l’amministrazione può avviare le procedure di riscossione coattiva.
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