Nuovi valori limite da rispettare, scansione millimetrica del territorio nazionale per individuare le aree fuori legge, adozione di misure ad hoc per neutralizzare le fonti inquinanti. Il tutto con poteri di intervento concentrati nelle mani delle regioni (lo Stato interverrà solo in via sussidiaria) e nuovi obblighi per i gestori di impianti inquinanti. A ridisegnare il quadro normativo sulla qualità dell’aria sarà il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell’aria ambiente, decreto affidato al consiglio dei ministri dalla legge 88/2009 (con delega scaduta lo corso 11 giugno), approvato dal medesimo in prima lettura il 13 maggio 2010 e dal 3 giugno scorso all’esame del Parlamento per i necessari pareri. Zonizzazione del territorio. Punto di partenza della nuova tutela dell’aria sarà la suddivisione da parte delle Regioni e Province autonome di competenza del loro territorio in zone ed agglomerati, e ciò in base ai criteri di densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione. In ogni area così determinata (e rivista con cadenza quinquennale) dovranno essere effettuate, a cura dei medesimi Enti e utilizzando stazioni conformi a nuovi standard tecnici, le misurazioni sulla qualità dell’aria. All’esito delle misurazioni, in base ai livelli di inquinamento riscontrati ed ai valori limite imposti dal decreto in itinere, gli Enti pubblici di competenza sapranno quali provvedimenti adottare per ridurre rischi per l’ambiente e per la salute umana. I valori da rispettare. Il decreto legislativo in parola individua diversi gradi di compromissione della qualità dell’aria, al superamento di ognuno dei quali scatteranno precisi obblighi di intervento: «valore limite», quale livello finalizzato ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi per l’ambiente nel suo complesso e per l’uomo entro cui ricondurre l’inquinamento dell’aria nel medio termine; «livello critico», parametro oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi, ecosistemi naturali (uomo escluso); «soglia di allarme», soglia di inquinamento oltre la quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di esposizione di breve durata ed il cui raggiungimento imporrà l’adozione di provvedimenti immediati. Il superamento della cosiddetta «soglia di informazione» farà invece scattare l’obbligo per le p.a. di comunicare al pubblico in modo adeguato e tempestivo i rischi per la salute umana in caso di esposizione. L’accesso specifico a tali informazioni, regolato dal dlgs 195/2005, dovrà essere garantito anche ad associazioni ambientali, dei consumatori e portatrici di interessi di gruppi sensibili della popolazione. Le misure antinquinamento. Obbligo generale imposto alla pubblica amministrazione sarà quello di garantire la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile (obbligo sublimato nell’ulteriore concetto di «valore obiettivo»). Tale obiettivo a parte, il superamento (o il rischio di superamento) dei valori limite/critici/allarme menzionati farà scattare l’obbligo di adozione da parte delle regioni di graduali misure ad hoc (da individuare tramite appositi «piani»), misure che dovranno agire direttamente sulle sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree interessate. Oltre alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, le misure potranno prevedere l’imposizione di più stringenti valori limite di emissione, delle prescrizioni particolari per l’esercizio e la localizzazione di impianti industriali, di trattamento rifiuti con emissioni in atmosfera; ancora, potranno essere adottate prescrizioni limitative per le attività svolte tramite cantieri, macchine mobili, veicoli commerciali pesanti per il trasporto, navi, attività agricole di spandimento effluenti di allevamento. Nel quadro degli interventi preventivi, sarà altresì possibile per la p.a. (in sede di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, rilascio di autorizzazioni ambientali integrate) imporre ai gestori di attività ad alto potenziale di inquinamento atmosferico l’installazione (o l’adeguamento ai nuovi parametri) di stazioni di rilevamento dell’inquinamento. Nuovo quadro normativo. Come accennato, il provvedimento ridisegnerà il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di qualità dell’aria, abrogando oltre quindici provvedimenti normativi interni attualmente in vigore, tra cui il dlgs 152/2007 e il dpr 203/1988 (già falcidiato dal dlgs 152/2006, «Codice dell’ambiente»). Il nuovo decreto, che tradurrà sul piano nazionale anche alcune disposizioni della direttiva 2004/107/Ce concernenti l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, dovrà garantire un sostanziale innalzamento del livello qualitativo dell’aria sul territorio nazionale entro il 2020, così come imposto dalla direttiva 2008/50/Ce.
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