In conferenza dei servizi sprint sui permessi «verdi»

Procedure. I riflessi delle modifiche introdotte dal Dl 78/2010

Il Sole 24 Ore
5 Luglio 2010
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I primi effetti positivi, gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di sperimentarli nelle conferenze dei servizi attualmente in corso. Il principio del silenzio-assenso esteso al parere delle autorità competenti sulla tutela ambientale – insieme alla responsabilità per i funzionari introdotta dal Dl 78/ 2010 – promette di essere un potente acceleratore per l’istituto. Nel settore immobiliare, la conferenza dei servizi entra in gioco in diverse situazioni: – la procedura del cosiddetto sportello unico (articolo 5, Dpr 447/98) che si avvale della conferenza per l’adozione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di insediamenti produttivi; ? la disciplina dell’autorizzazione all’apertura delle grandi strutture di vendita che passa attraverso la decisiva conferenza in sede regionale; – i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche che grazie all’istituto coordinano le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte specie nella realizzazione delle infrastrutture a rete. Le modifiche introdotte dal Dl sono volte a semplificare la disciplina della conferenza, accelerandone la conclusione che, deve intervenire entro 90 giorni dalla prima riunione (salva sospensione fino della durata massima di 120 giorni solo per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, Via). In primo luogo, il decreto legge modifica l’articolo 14, comma 1, della legge 241/90, rimettendo alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria (che, diversamente dalla decisoria, si limita ad acquisire le indicazioni delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, senza concludersi con un provvedimento sostitutivo delle determinazioni degli enti partecipanti), evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale – prima del Dl da indirsi “di regola” – possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo. La modifica all’articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) della legge 241 prevede poi due importanti semplificazioni procedurali: la prima impone alla soprintendenza di esprimere l’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta, un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi. La seconda attiene al rapporto tra Vas ( valutazione ambientale strategica, che interessa soprattutto le varianti urbanistiche) e Via (che riguarda l’approvazione dei progetti), prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della Vas devono essere utilizzati senza modifiche ai fini della Via. Sempre rispetto alla procedura, viene quindi modificato il comma 7 dell’articolo 14-ter, nel senso di considerare acquisito anche il parere delle amministrazioni preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità e dell’ambiente nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà della propria amministrazione in sede di conferenza. Dalla previsione restano tuttavia esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia (autorizzazione integrata ambientale). Qualora la Via di competenza statale ritardi, il decreto introduce comunque la possibilità di chiedere l’intervento sostitutivo del consiglio dei ministri per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole. In via generale, viene inoltre fissato un importante elemento di responsabilità dei funzionari pubblici, prevedendosi che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento siano valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta comunque salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento. Questa disposizione – unitamente al termine di 90 giorni entro cui la conferenza va chiusa e alla previsione per cui «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi» (previsione peraltro estesa dal Dl anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale) – nella prassi si è già dimostrata decisiva per accelerare la definizione dei procedimenti pendenti. Il comma 4,infine,modifica l’articolo 29, comma 2-ter della legge 241 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

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