Gli enti pubblici abilitati a investire nelle Pmi

Competitività. Per il sostegno ai finanziamenti

Il Sole 24 Ore
7 Luglio 2010
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Via libera all’intervento pubblico per il sostegno alle operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle Pmi nelle fasi iniziali della loro crescita e in quelle successive di espansione. A stabilirlo è il decreto del ministero dello Sviluppo economico 101 del 21 aprile scorso, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 luglio. Si tratta, in buona sostanza, dell’autorizzazione definitiva alle amministrazioni centrali (e anche a quelle locali) a partecipare a forme complesse (e diverse) di sostegno finanziario indiretto alle attività economiche. L’intervento ? emanato sulla scia dei corrispondenti orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle Pmi (2006/C 194/02) ? va, a regolamentare le modalità attraverso le quali lo stato può “partecipare” (indirettamente) al capitale di particolari tipologie di iniziative economiche o può, comunque e sempre indirettamente, garantirne obbligazioni finanziarie (di debito e di patrimonio sociale). Viene così a strutturarsi in maniera definitiva un tassello importante del complessivo disegno di prerogative istituzionali attribuite agli enti previsto dalla finanziaria del 2007, che aveva genericamente stabilito che il ministro dello Sviluppo economico, con decreto,istituisse regimi d’aiuto in conformità alla normativa comunitaria. In questo caso, si contribuisce a segnare un ulteriore passaggio dalle modalità di sostegno “diretto” delle attività economiche (mediante attribuzione di benefici finanziari o fiscali) a quello “indiretto”, sotto forma di stimolo (e/o garanzia) agli operatori privati che, per mestiere, fanno profitti agevolando start-up e consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali. La partecipazione delle risorse pubbliche nelle operazioni finanziarie che saranno proposte e gestite dai soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari) a favore delle Pmi potrà avvenire in una delle forme tecniche individuate dal decreto. Sono previste, in particolare, la sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso, il coinvestimento in fondi di garanzia in favore di sottoscrittori di capitali di rischio delle Pmi e/ o di fondi di venture capital, nonché strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati all’acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle imprese. Condizioni specifiche sono dettate con riferimento alle imprese destinatarie dell’aiuto. Queste non devono essere quotate nel listino ufficiale o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori, non devono trovarsi in difficoltà, né operare nei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio. Per le medie imprese localizzate in zone non assistite del territorio nazionale, gli investimenti in capitale di rischio vanno limitati alla fase di start up, mentre per le piccole imprese localizzate in qualsiasi parte del territorio nazionale e per le medie imprese ubicate nelle aree 87.3.a) e 87.3.c) possono essere riferiti fino alla fase di espansione. In ogni caso, la tranche di investimento in capitale di rischio finanziabile non potrà essere superiore, per ciascuna impresa, a 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi. La percentuale di partecipazione pubblica (che potrà arrivare fino al 70%) sarà determinata in relazione alla forma tecnica di intervento.

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