Niente concorsi pubblici con riserva per posti unici della dotazione organica. Si è ormai consolidato l’orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ritiene, condivisibilmente, abolite le progressioni verticali. Il parere 10/2010 della Sezione autonomie ha dato il deciso avvio verso la presa d’atto dell’eliminazione delle progressioni verticali, contraddicendo l’avviso inizialmente espresso dalla Sezione Lombardia col parere 375/2010, poi modificato dal successivo parere 517/2010. Successivamente, la Sezione Piemonte ha ribadito l’eliminazione delle progressioni verticali col parere 20 maggio 2010, n. 41. Anche la Sezione Emilia Romagna, con delibera 18 maggio 2010, n. 136 ha in modo tranciante rilevato l’impossibilità per gli enti locali di continuare ad applicare l’istituto delle progressioni verticali, sottolineando l’impossibilità di considerare ancora vigenti regolamenti di organizzazione e una norma come l’articolo 91, comma 3, del dlgs 267/2000 (per altro disapplicata dall’articolo 9 del Ccnl 5 ottobre 2010, in quanto contrastanti con l’articolo 62 del dlgs 150/2009, qualificato come norma di diretta attuazione della Costituzione. La Sezione ha evidenziato puntualmente l’impossibilità per norme di legge e soprattutto regolamentari di derogare alla Costituzione, negando la sussistenza di peculiari condizioni dell’ordinamento locale, tali da giustificare il permanere delle progressioni verticali nel 2010. Infatti, per giustificare una diversa decorrenza dell’eliminazione delle progressioni occorrerebbe ipotizzare che l’esigenza di buon andamento dell’amministrazione, astrattamente idonea a giustificare una deroga al principio del concorso pubblico sussisterebbe solo per gli enti locali: ma così si creerebbe, secondo la Sezione «un irrazionale disallineamento del sistema». Né l’articolo 1, comma 4, del dlgs 267/2000 potrebbe proteggere l’articolo 91, comma 3, dagli effetti della riforma Brunetta: la Sezione Emilia Romagna spiega bene che è tale articolo 1, comma 4, a rivelarsi difforme dalle regole generali sul rapporto tra le norme, in quanto «contrastante con principi fondamentali delle fonti dell’ordinamento, secondo cui tra fonti dello stesso grado gerarchico, promulgate in tempi successivi e regolanti la medesima materia «lex posterior derogat priori» (art. 15 delle preleggi)». Sempre la Sezione Emilia Romagna, col parere 18 maggio 2010, n. 139 precisa l’impossibilità di «stirare» l’interpretazione della norma che sostituisce le progressioni verticali con il concorso pubblico con riserva di posti non superiore al 50%, in modo da ritenere che per gli enti locali di piccole dimensioni sia comunque possibile un concorso interamente riservato per posti unici in dotazione organica. La Sezione rammenta che l’orientamento della giurisprudenza sul punto è nel senso di escludere la possibilità di applicare la riserva, perché va salvaguardato l’interesse pubblico alla scelta dei candidati più capaci e meritevoli prevale su quello alla copertura dei posti con candidati appartenenti a particolari categorie di cittadini. D’altra parte, il testo novellato dell’articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 è molto chiaro nel vietare la riserva per concorsi ad un solo posto, poiché prescrive che essa risulti «comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso». Dunque, ferma restando, come affermato dalla Sezione Emilia Romagna, l’impossibilità del concorso interamente riservato per posti unici in dotazione organica, comunque non è consentito prevedere riserve se il bando non riguardi l’assunzione per almeno due posti, ovviamente relativi a medesima categoria e profilo.
Posti unici dell’organico, no a concorsi con riserva
L’orientamento delle sezioni della Corte conti si è consolidato
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