Una delle norme più importanti per gli enti locali dettata dalla manovra approvata giovedì al senato è il divieto di procedere alla ricapitalizzazione delle società che abbiano subito perdite per tre esercizi consecutivi, fissato dall’articolo 6, comma 19 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 12 luglio). La nuova regola vuole anzitutto evitare che con ricapitalizzazioni e con altri trasferimenti straordinari si incorra nel divieto di erogare aiuti di stato, a cui la Commissione europea sta per altro dedicando una crescente attenzione. L’idea di base è di fare in modo che gli enti accordino alle partecipate un equo contratto di servizio, e non si limitino a dare risorse quando proprio non se ne può fare a meno. Sarà più difficile, pertanto, una volta emanato il regolamento sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, pensare di mandare le gare deserte per mancanza di concorrenti a fronte di un contratto di servizio troppo basso, per poi affidare il tutto ad una società in house. Un intervento, sotto certi aspetti, simmetrico al vecchio divieto di rinominare amministratori che abbiano determinato tre anni consecutivi di perdite. Qui però la sanzione è molto più grave, perché una situazione di perdita strutturale preclude la possibilità di intervenire sul capitale della società, e mette quindi a rischio la continuità aziendale di chi incombe nel divieto, con tutte le conseguenze del caso. L’approccio alla misurazione della perdita è di natura sostanzialistica e antielusiva. Si esclude, infatti, il ricorso alle riserva, anche infrannuali. Il riferimento è alla possibilità offerta dal Dl 185/2008, che consentiva il ricorso all’impiego delle rivalutazioni degli immobili anche con delibera degli amministratori e non di assemblea. Lo spirito della norma, pertanto, è quello di richiedere un equilibrio strutturale, che chiaramente non si ottiene con giochetti contabili (seppure in astratto leciti) o con proventi di natura straordinaria, che dovranno quindi essere esclusi dal computo dei “ricavi” onde valutare il triennio di perdite previsto dalla norma. Andrebbero quindi esclusi da questo computo le rivalutazioni e quelle voci di natura straordinaria che servono a raggiungere un pareggio non strutturale. Sono ammesse limitate eccezioni. La prima è il caso in cui la società abbia un capitale ormai del tutto eroso dalle perdite (il riferimento è all’articolo 2447 del codice civile, ma è chiaro che deve ritenersi applicabile anche alle Srl). La seconda eccezione interviene quando la chiusura dell’azienda comporta problemi di ordine pubblico; il percorso è però tutt’altro che agevole, perché in tal caso l’ente deve ricevere l’autorizzazione del presidente del consiglio, su proposta dell’Economia e degli altri ministeri competenti, con decreto soggetto alla registrazione della Corte dei conti. Come tutte le norme, è chiaro, anche questa si presta a elusioni, molte delle quali però rischiano di essere peggiori del male, perché è facile scivolare nel reato di falso in bilancio per gli amministratori della società e, per l’ente, di incorrere nel falso ideologico. È opportuno, perciò che gli enti locali che ancora non lo hanno fatto si adoperino per migliorare i propri strumenti di governance di gruppo, così da prevenire quelle situazioni di crisi di cui ci si accorge a volte con troppo ritardo, a causa di un carente sistema di controllo.
Contratti «equi» per sostenere i conti delle società
Stop agli interventi straordinari
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