I contratti di rete fanno l’upgrade

LA MANOVRA CORRETTIVA/Il legislatore ridisegna la disciplina agevolativa per le imprese

Italia Oggi
26 Luglio 2010
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Quote latte, agevolazioni per le reti d’impresa, zone a burocrazie zero, agevolazioni fiscali per il Meridione, proroga del versamento di contributi e imposte per le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dalla manovra correttiva. Per quanto riguarda le quote latte, l’art. 40-bis opera la sospensione fino al termine del 2010 del pagamento degli importi (con scadenza 30 giugno 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. Zone a burocrazia zero. Al Sud potranno essere istituite «zone a burocrazia zero»: le nuove iniziative produttive godranno di 3 tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi, ad esclusione di quelli di natura tributaria, saranno adottati in via esclusiva da un commissario di governo; 2) le risorse stanziate per le zone franche urbane saranno utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative agevolabili, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «zona a burocrazia zero» e una delle zone franche urbane. Soppressa l’equiparazione, prevista nel testo originario del dl 78, tra le zone franche urbane e quelle dell’Aquila; 3) priorità da parte delle prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio. Abruzzo. L’art. 39 del maxi-emendamento dispone la proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo. Prorogato al 20 dicembre 2010 il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e al 15 dicembre 2010 il termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail nei confronti dei seguenti soggetti: persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo; soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200 mila euro. In riferimento a tali tributi (in caso di avvenuto pagamento) non si farà luogo al rimborso. La proroga non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione; lo stesso dicasi per le ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. Le ulteriori modifiche apportate nel corso dell’iter di conversione riguardano la scadenza del periodo di sospensione in materia tributaria, originariamente fissata al 15 dicembre 2010, e l’estensione del beneficio a tutte le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno adottare proprie leggi per modificare le aliquote Irap fino ad azzerarle e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive. È riservato a un dpcm, d’intesa con ciascuna delle regioni che emanano leggi secondo la suddetta finalità, il compito di stabilire il periodo d’imposta a partire dal quale trovano applicazione le nuove norme regionali sull’Irap. Altre novità. Le imprese residenti in altro stato Ue e che vogliono svolgere in Italia una nuova attività economica, potranno scegliere la normativa fiscale statale applicabile fra quelle esistenti all’interno dell’Unione. Al riguardo, le imprese dovranno interpellare l’Amministrazione finanziaria come previsto dalle norme in materia di ruling internazionale. La scelta sarà estesa anche ai dipendenti e collaboratori di tali imprese, per un periodo di tre anni (come precisato nel maxi-emendamento). Nel corso dell’esame in senato è stato inoltre specificato che le attività dovranno essere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e le attività dovranno essere svolte effettivamente in Italia. Reti d’impresa. Le reti di impresa potranno avere vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l’Abi (alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del ministro dell’economia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 15 luglio 2010, ossia 45 giorni dal 31 maggio 2010, dalla data di entrata in vigore del dl 78/2010). Il legislatore della manovra correttiva ha ridisciplinato il contratto di rete di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 del dl n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. Attualmente, con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente capacità innovativa e competitività, obbligandosi a collaborare in ambiti attinenti all’esercizio delle proprie imprese. Tali imprese potranno anche scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, o esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria attività. Il contratto potrà anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune. Il contratto dovrà essere redatto per atto pubblico (o scrittura privata autenticata), e dovrà indicare: – gli estremi dell’impresa; – gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; – la definizione (e non più, come finora previsto, «individuazione») di un programma di rete che contenga l’enunciazione di diritti e obblighi dei partecipanti; – le modalità di realizzazione dello scopo comune; – (in caso di istituzione del fondo patrimoniale comune) la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante; – la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto; – le generalità del soggetto che svolgerà l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto (solo se il contratto ne prevede l’istituzione) e i suoi poteri di gestione e di rappresentanza. – le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti. Le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete potranno godere agevolazioni fiscali. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 la quota degli utili dell’esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete, se accantonati ad apposita riserva, concorreranno a formare il reddito nell’esercizio in cui la riserva sarà utilizzata (ovvero in cui venisse meno l’adesione al contratto di rete). Ai fini agevolativi, la riserva dovrà essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e il programma comune di rete dovrà essere asseverato da organismi dell’associazionismo imprenditoriale; inoltre, l’importo che non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa non dovrà essere superiore al milione di euro. Al riguardo, il legislatore ha inoltre previsto che l’asseverazione possa essere rilasciata dopo aver riscontrato la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese sottoscrittrici. In aggiunta, nella nota integrativa al bilancio dovrà essere data informazione sulla specifica riserva in cui sono accantonati gli utili (vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete). L’Agenzia delle entrate vigilerà sui contratti di rete e sugli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, e potrà revocare gli eventuali benefici indebitamente fruiti. L’agevolazione sarà tuttavia fruibile soli in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare). Le ulteriori modalità attuative dell’agevolazione è demandata ad provvedimento direttoriale, che dovrà emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

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