ROMA – L’antimafia entra nei piccoli cantieri. Il preconsiglio dei ministri ieri ha esaminato l’ultima versione del decreto Brunetta che regolamenta l’accesso nei cantieri di opere pubbliche per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa. Il testo sarà portato poi al prossimo consiglio dei ministri per il varo definitivo. Il decreto sull’accesso nei cantieri dà attuazione al cosiddetto pacchetto sicurezza (legge 94/2009): in pratica va a colmare un vuoto nei controlli antimafia nelle costruzioni. Al momento, infatti, per gli appalti di lavori pubblici sotto la soglia Ue dei 4,8 milioni sono previsti solo controlli preventivi, prima cioè dell’inizio dei lavori sull’impresa e soprattutto basati sui certificati e mai sul campo. In pratica, per partecipare alla gara e per firmare il contratto l’impresa edile deve solo presentare il certificato antimafia della Camera di commercio. Solo per i lavori più importanti, sopra la fatidica soglia europea dei 4,850 milioni, sono previsti anche controlli successivi e un monitoraggio sui tentativi di infiltrazione mafiosa. Ma i fatti hanno dimostrato che la criminalità organizzata tende a insinuarsi soprattutto nelle fasce minori, nei subappalti e nelle forniture anche di piccolo importo. Da qui la necessità di rafforzare la vigilanza in tutte le opere pubbliche: il decreto messo a punto dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, non pone limiti né di attività né di soglia. Nel mirino, quindi, finiscono tutti i subappalti, i noli e «le forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi – come si legge all’articolo 1 – quelli di natura intellettuale». Quindi anche la progettazione e la direzione lavori, ad esempio. I controlli diretti in cantiere saranno disposti dai prefetti (che hanno ereditato la competenza dall’Alto commissario antimafia) e saranno svolti dai gruppi interforze. Cosa succede se nel cantiere viene rilevato un tentativo appunto di infiltrazione mafiosa? La valutazione spetta sempre al prefetto che, se ritiene l’impresa a rischio, può emettere un’informativa antimafia, ovvero una segnalazione del pericolo che corre l’impresa o il subappaltatore. L’informativa va diramata entro 15 giorni dalla relazione. Spetta sempre al prefetto decidere se sentire in via preventiva l’impresa «sospetta». Il contradditorio con l’impresa è una novità: finora nelle indagini antimafia aveva prevalso anche sul diritto di difesa la necessità di tutelare le investigazioni in corso. Ora starà al prefetto decidere se sentire l’interessato, in teoria anche per sondare la possibilità di «sanare» subito la situazione. Una volta emessa, l’informativa antimafia va comunicata a tutti soggetti pubblici compresa la stazione appaltante. Lo stop al contratto, però, non è automatico: lo schema di decreto rinvia all’articolo 11 del Dpr 252/1998 che prevede una «facoltà di revoca o recesso» quando sono accertate infiltrazioni nella fase di esecuzione del contratto.
Piccoli cantieri al test antimafia
Verso il Cdm. Pronto per il via libera il decreto sui controlli per gli appalti sotto i 4,8 milioni
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