A partire dagli atti notificati dal primo luglio 2011 la riscossione degli avvisi di accertamento sarà più veloce. In compenso, il provvedimento con il quale il giudice tributario dispone la sospensione del pagamento degli atti impugnati torna ad avere validità sino a tutta la durata del procedimento di primo grado, e non solo per 150 giorni. Queste novità sono contenute nel decreto legge n. 78/2010 appena convertito in legge. Sotto il primo profilo, si segnala un profondo cambiamento delle modalità di riscossione degli atti accertativi. In base alle disposizioni vigenti, il contribuente che propone ricorso avverso un avviso di accertamento è tenuto comunque a pagare una somma pari alla metà della maggiore imposta accertata, a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria. A tale scopo egli deve comunque attendere la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Il versamento di quanto richiesto deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. In mancanza, l’agente della riscossione provvede agli atti esecutivi secondo le procedure di legge (iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, ganasce fiscali, pignoramenti, eccetera). Gli avvisi di accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi notificati dal primo luglio dell’anno prossimo e relativi alle annualità 2007 e successive, invece, conterranno l’intimazione a pagare entro il termine della proposizione del ricorso. Tali avvisi, inoltre, diventeranno esecutivi dopo sessanta giorni dalla notifica e saranno trasmessi all’agente della riscossione. Quest’ultimo, una volta decorsi trenta giorni dalla scadenza dell’intimazione, procederà al recupero coattivo, secondo le modalità suddette, senza la previa notifica della cartella di pagamento. In pratica, il contribuente, passati 90 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento (60 giorni per ricorrere più ulteriori 30 giorni), non riceverà più alcun atto intermedio. Egli sarà così da subito soggetto alle azioni esecutive di Equitalia. La nuova disposizione prevede inoltre che gli atti della espropriazione forzata devono essere obbligatoriamente attivati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Sul versante della sospensiva giudiziale, la legge di conversione del Dl n. 78/2010 ha soppresso il limite temporale di 150 giorni dei provvedimenti cautelari inizialmente stabilito dal decreto stesso. In base a essa, il provvedimento cautelare del giudice ha efficacia sino al deposito della sentenza di primo grado. La correzione è quanto mai opportuna anche alla luce delle novità relative alla riscossione degli avvisi di accertamento. Una volta a regime le nuove disposizioni, infatti, il contribuente che vorrà evitare il pagamento dovrà attivarsi immediatamente per chiedere la sospensione. Probabilmente, converrà inserire la richiesta già in sede di redazione del ricorso in primo grado. La fissazione di una durata limitata della sospensione, dunque, si sarebbe rivelata ancor più contrastante con l’esigenza di anticipare il momento dell’intervento del giudice. Da ultimo, è utile segnalare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281 del 2010 (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio), pur affrontando una questione diversa, si è espressa comunque negativamente nei confronti delle sospensioni a “tempo”.
Dal 1° luglio 2011 riscossione «fast» per gli avvisi
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