Da capo dei vigili a bibliotecario

Per la Cassazione il trasferimento è legittimo

Italia Oggi
3 Settembre 2010
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Il comune che decide di riorganizzare i propri uffici eliminando il posto da comandante può legittimamente trasferire l’operatore anche in biblioteca. Purché ci sia equivalenza di mansioni questa operazione di per sé non può infatti essere considerata discriminatoria e può prescindere anche dalla professionalità acquisita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 18283 del 5 agosto 2010. È curiosa e tutta italiana la vicenda occorsa al comandante della polizia municipale di un piccolo comune siciliano. Con delibera di giunta il settore della polizia municipale è stato inserito in una diversa organizzazione con contestuale soppressione del posto apicale e trasferimento del funzionario presso il servizio biblioteca. Contro questa singolare iniziativa l’interessato ha proposto censure fino alla Corte di cassazione ma senza risultati apprezzabili. Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, specifica innanzitutto la sentenza, le amministrazioni locali hanno ora ampia facoltà di ingerenza diretta nell’organizzazione lavorativa fermo restando il principio delle mansioni equivalenti. In buona sostanza il dipendente deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto «o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi». Ai sensi dell’art. 52 del dlgs 165/2001 il concetto di equivalenza delle mansioni è particolarmente formale ancorandosi saldamente a una valutazione demandata ai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita. In pratica basta salvaguardare il formalismo delle mansioni per assecondare il dettato normativo. Ma nel caso in esame non è stato possibile neppure avvallare il carattere ritorsivo dell’intera manovra per la genericità delle considerazioni avanzate dall’interessato. Risulta evidente però che questa determinazione è in forte controtendenza rispetto alla giurisprudenza maggioritaria che sostiene a spada tratta l’autonomia e l’indipendenza del comando di polizia locale, stante la sua peculiarità organizzativa e funzionale. La legge quadro sulla polizia municipale n. 65/1986 di certo riconosce infatti tutte queste specificità e non ammette interferenze così incisive nei rapporti funzionali di un soggetto apicale incaricato di svolgere anche complesse attività di polizia.

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