Prudenza. È questo l’atteggiamento che viene prevalentemente consigliato sull’applicabilità dell’articolo 6 comma 12 del Dl 78/2010 anche per le regioni e gli enti locali. Si tratta della possibilità o meno dell’utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento delle attività, questione che sta mettendo in grosse difficoltà le amministrazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni. Una prima parte della disposizione disapplica quanto contenuto nell’articolo 15 della legge 836/73, che prevede l’utilizzo del mezzo proprio nel caso in cui l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione. Il problema è che la novella sembra riferita ai soggetti della pubblica amministrazione che svolgono funzioni ispettive. Ma la manovra estiva non si ferma qui. Il comma 12 dell’articolo 6 afferma infatti che cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi dei lavoratori pubblici. Il dubbio è quindi chiaro: il legislatore ha inteso disapplicare anche l’articolo 41 del Ccnl 14 settembre 2000 dei dipendenti degli enti locali? Il termine utilizzato «analoghe disposizioni» ricomprende quindi anche quest’ultima? L’analisi letterale della disposizione non viene in aiuto. Analogia significa, infatti, relazione di somiglianza fra due o più cose o situazioni per alcune caratteristiche comuni. E in effetti ciò porterebbe a ritenere comunque analoga la disposizione contrattuale con il disposto normativo disapplicato. Oppure si sta solo facendo riferimento ai dipendenti che svolgono funzione ispettive e quindi totalmente al di là dei servizi svolti dalle autonomie locali? Anche andando a spulciare nella documentazione messa a disposizione sul sito del Parlamento, non si viene a capo della questione. In un primo momento si affermava che la norma introdotta vieta l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica. Dalla relazione sulla conversione in legge del decreto 78/2010 si evince invece che la disposizione è rivolta a sopprimere l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostra la necessità di dovervi ricorrere, data l’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Sull’argomento è intervenuta per ben due volte la regione Friuli Venezia Giulia. In un primo parere, il numero 10693/2010, si aderisce alla tesi che il divieto valga solo per il personale ispettivo. Successivamente con il parere numero 13886/2010 e nell’ambito di un’analisi più ampia e completa si conclude, anche alla luce delle contrapposizioni evidenziate, che per il momento sarebbe più opportuno, in via cautelativa, assumere un comportamento prudente e rispondente allo spirito della legge: il divieto di utilizzo del mezzo proprio potrebbe quindi estendersi a tutti i lavoratori degli enti locali. In attesa di ulteriori e approfonditi chiarimenti, auspicati anche dall’Anci nelle proprie linee guida al Dl 78/2010, rimangono due considerazioni conclusive. Il legislatore non ha di fatto abrogato l’articolo 9 della legge 417/78, che così recita: «quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale». Inoltre, come già osservato da alcune compagnie assicuratrici, il divieto non riguarda il pagamento dell’indennità chilometrica, ma alla radice la vera e propria autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio.
L’uso in servizio del mezzo proprio diventa un rebus
Personale. Dopo la manovra
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