Comuni, alleanza doc con il fisco

Dai sindaci solo segnalazioni qualificate per la collaborazione nei controlli antievasione

Italia Oggi
27 Settembre 2010
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Dai comuni italiani solo segnalazioni qualificate trasmesse in via telematica. In chiave antievasione la partecipazione dei comuni all’accertamento deve infatti basarsi su informazioni precise e concordanti che grazie all’invio con il canale telematico garantiscono la prova dell’avvenuta ricezione e l’aggancio della segnalazione con la successiva attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Sono queste le caratteristiche fondamentali sui quali è basata la procedura di accertamento che vede sempre più protagonisti i sindaci italiani. Le procedure di trasmissione delle segnalazioni e le modalità di abilitazione dei comuni al sistema Siatel dell’anagrafe tributaria centrale sono state definite con il provvedimento direttoriale del 26 novembre 2008. Successivamente ulteriori passi in avanti nelle procedure di trasmissione delle informazioni e più in generale nella partecipazione dei comuni all’accertamento tributario si sono avuti con il provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 emanato a seguito dell’intesa siglata nell’ambito della Conferenza fra lo Stato e le autonomie locali il 27 marzo 2006. L’utilizzo delle partizioni dell’anagrafe tributaria e la comunicazione fra enti locali e Agenzia delle entrate sono poi oggetto di singoli accordi siglati sul territorio nazionale, fra i quali quello del Comune di Milano dei giorni scorsi è solo l’ultimo in ordine cronologico. Scopo del presente lavoro è proprio quello di analizzare le caratteristiche e le modalità di trasmissione delle suddette segnalazioni qualificate. Le segnalazioni qualificate. Secondo quanto previsto nel provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 le segnalazioni che i comuni inviano all’Agenzia delle entrate devono essere «qualificate» ovvero riguardare «posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi». Il significato di tale definizione è assolutamente chiaro. Quando il Comune invia una segnalazione questa deve essere basata su dati oggettivi, su riscontri precisi e non su semplici congetture o presunzioni. Se l’ente locale ha soltanto sospetti e non dispone di elementi sufficienti per poter presumere una evasione o una elusione fiscale la segnalazione non potrà essere inviata. In tali circostanze il Comune deve continuare nella sua attività ispettiva cercando ulteriori elementi, fatti o notizie in grado di elevare il semplice sospetto ad informazione qualificata. Per accrescere la qualità della segnalazione il Comune dispone infatti di tutta una serie di strumenti che possono essere attivati. Si va dalle informazioni che l’ente locale può reperire nelle banche dati dallo stesso gestite (es. per la Tarsu, la Tosap, L’Ici, etc) per finire a quelle che possono invece essere interrogate nel sistema dell’anagrafe tributaria denominato Siatel. Oltre ad esse il Comune può sempre effettuare, nei limiti delle proprie competenze e autorizzazioni, controlli diretti, accessi, verifiche e più in generale, varie attività di tipo ispettivo. L’accesso degli enti locali alle partizioni dell’anagrafe tributaria è stato oggetto anche di recenti provvedimenti normativi (dl 78/2010) attraverso i quali il legislatore ha cercato di rendere sempre più facile ed estesa la possibilità per i comuni di acquisire informazioni utili alla fase propedeutica all’invio della segnalazione. L’accesso dei sindaci all’anagrafe tributaria. I comuni italiani, attraverso l’utilizzo della procedura informatica Siatel dell’anagrafe tributaria, possono accedere e acquisire una serie di informazioni estremamente importanti per la predisposizione delle segnalazione qualificate. Ad oggi, grazie alle continue implementazioni i comuni o le società da essi costituite per l’attività di partecipazione all’accertamento tributario possono ottenere informazioni in ordine ai seguenti dati: dati relativi agli immobili contenuti nei quadri RA, RB ed FA delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche nonché informazioni sintetiche sulle dichiarazioni stesse; informazioni di tipo sintetico (volume d’affari, reddito ecc.) desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di società ed enti non commerciali; informazioni inerenti gli atti registrati; informazioni relative ai contratti di locazione immobiliare registrati sia manualmente che in via telematica; informazioni inerenti le dichiarazioni di successione presentate; informazioni inerenti i contratti di somministrazione di energia elettrica e gas. Oltre a queste informazioni i comuni italiani dovrebbero essere in grado di poter consultare anche le informazioni relative ai bonifici effettuati dai contribuenti per potersi avvalere delle detrazioni previste in materia di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Tali informazioni, ulteriormente implementate anche dalle notizie relative alla nuova ritenuta d’acconto del 10% introdotta dal dl 78/2010, dovrebbe essere rese disponibili ai comuni italiani entro la fine del presente anno. Le modalità tecniche di segnalazione. Premesso che la segnalazione qualificata può essere effettuata per ogni singolo periodo d’imposta, vediamo adesso in dettaglio come i comuni italiani devono procedere da un punto di vista operativo, nell’invio dell’informazione qualificata al sistema centrale dell’Agenzia delle entrate. L’invio della segnalazione qualificata deve essere effettuata mediante l’utilizzo dell’apposita applicazione dedicata ai comuni all’interno del più ampio sistema Siatel. Prima di poter effettuare la segnalazione il Comune deve procedere alla richiesta e all’ottenimento dell’autorizzazione per ciascun suo funzionario abilitato a tali operazioni. La richiesta di abilitazione deve essere effettuata attraverso un apposito modulo cartaceo da inviare alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente. Come abbiamo già avuto modo di notare, è importante che la segnalazione qualificata del Comune venga effettuata in via telematica attraverso l’applicazione del sistema Siatel denominata «segnalazioni». Con tale modalità infatti il Comune ha la certezza del buon fine della trasmissione, grazie all’apposito messaggio di ricezione fornito in automatico dal sistema, assicurandosi al tempo stesso l’aggancio della segnalazione con la successiva attività di accertamento che le Entrate porranno in essere. Tale collegamento diretto consentirà poi al Comune di avere contezza del calcolo automatico e della successiva assegnazione della quota di compartecipazione al gettito erariale definitivo realizzato grazie anche al suo intervento. Naturalmente dopo la trasmissione telematica della segnalazione il Comune dovrà, su precisa richiesta delle Entrate, provvedere all’invio della documentazione cartacea di supporto alla segnalazione stessa. La comunicazione dovrà inoltre contenere il riferimento all’ambito di intervento al quale si riferisce. Come è noto l’operatività dei comuni può infatti spaziare su cinque precise linee di azione: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all’estero; disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

La raccolta del materiale: un elemento decisivo

L’invio di una segnalazione qualificata alle Entrate è soltanto il momento finale di una più complessa e articolata fase. Trattandosi di una vera e propria procedura amministrativa il Comune dovrà aver cura di predisporre e gestire ognuno dei singoli passaggi secondo un iter logico prestabilito e, per quanto possibile, standardizzato. Una volta acquisite informazioni in ordine a un determinato contribuente sulla base delle quali l’ente ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti, occorrerà aver cura di creare innanzitutto un apposito fascicolo. All’interno di esso dovranno essere poi inserite le interrogazioni effettuate presso l’anagrafe tributaria, le dichiarazioni raccolte attraverso i controlli sul campo, e ogni altro elemento o documento utile dei quali il Comune è venuto in possesso. La corretta raccolta e archiviazione del materiale può costituire infatti un elemento decisivo ai fini della validità e legittimità dell’intero procedimento di accertamento che potrebbe scaturire proprio grazie all’attività svolta dal Comune. Come abbiamo visto infatti a seguito della segnalazione le Entrate possono chiedere al Comune di fornite tutta la documentazione raccolta quale fonte di prova per l’accertamento in itinere. Nell’ipotesi in cui parte della documentazione sia costituita da verbali o da altre informazioni ad essi equiparabili, il Comune dovrà aver cura di realizzare gli stessi in forma chiara e completa per evitare che in seguito vi siano contestazioni in ordine sia ai fatti oggetto di verbalizzazione che sulle conclusioni alle quali l’ente è giunto. Prima di procedere alla segnalazione sarà inoltre opportuno che il Comune introduca a supporto dell’intera attività svolta una sintetica relazione che descriva esattamente l’intero percorso eseguito e le motivazioni che lo induco a effettuare la segnalazione attraverso il sistema telematico Siatel. Se il fascicolo della segnalazione sarà costruito seguendo queste semplici linee operative la successiva attività dei funzionari delle Entrate risulterà notevolmente agevolata con positivi effetti di ritorno anche per lo stesso Comune.

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