Completato il quadro normativo, via libera alle privatizzazioni dei servizi pubblici locali in vista della scadenza delle gestioni esistenti entro la fine del 2011. Prima di tutto, comuni e province devono verificare, per ogni servizio con rilevanza economica affidato a società partecipate, l’esistenza delle condizioni per mantenere sino alla scadenza naturale le gestioni in atto. Per i servizi affidati in house nel rispetto dei principi comunitari (ad esempio, controllo analogo effettivo) la dead line è stabilita al 31 dicembre 2011, ma con la possibilità di esaurimento al l’eventuale termine ulteriore originariamente previsto qualora l’ente locale socio ceda con gara il 40% delle azioni a un socio privato operativo. Le gestioni in capo a società miste si concludono a fine 2011 se il socio privato, pur scelto con gara, non ha avuto la contestuale attribuzione di compiti operativi specifici. In caso contrario, la gestione perdura sino al termine stabilito nel contratto di servizio. Le società quotate, invece, possono proseguire la gestione delle attività affidate se le amministrazioni locali socie riducono progressivamente la loro partecipazione (al 40% entro il 30 giugno 2013 e al 30% entro il 31 dicembre 2015). Le amministrazioni locali devono inoltre verificare se tra le gestioni attuali ci sono affidamenti in house non compatibili con i principi Ue (per esempio a società non sottoposte a controllo analogo) o affidamenti a società miste costituite con selezione del socio privato senza gara: in questi casi, infatti, la gestione cessa addirittura il 31 dicembre 2010. Il regolamento conferma la disciplina che limita il ricorso all’in house, introducendo tuttavia una novità consistente: quando il valore del servizio da affidare sia complessivamente inferiore a 200mila euro annui non è necessario il parere dell’Agcm. Nella nuova “partita” rientra anche il servizio idrico integrato, per il quale, tuttavia, il regolamento attuativo ha definito un percorso per l’affidamento in house sottoposto a condizioni più chiare. L’articolo 4, infatti, prevede che nel richiedere il parere all’Agcm, l’ente affidante possa rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza. L’amministrazione, in particolare, deve evidenziare: a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell’ente affidante o altro ente pubblico; b) il reinvestimento nel servizio almeno dell’80% degli utili per l’intera durata dell’affidamento; c) l’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore; d) il raggiungimento di costi operativi medi annui con un’incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.
Sull’acqua restano più chance per l’affidamento in house
Fine 2011- E’ la data limite di numerosi affidamenti
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