Via libera alla compensazione dei crediti Iva maggiori di 15 mila euro per gli enti locali che facciano sottoscrivere la dichiarazione dei redditi dal proprio collegio dei revisori o dal singolo revisore. Linea interpretativa di ampio respiro dunque da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 90/E dello scorso 17 settembre, equipara l’operato del collegio dei revisori nei comuni, a quello degli organi di controllo nelle società di capitali attestandone la stessa valenza giuridica ai fini del visto di conformità. A supporto di tale interpretazione del fisco, un recente parere della Corte dei conti della sezione Lombarda che, incidentalmente, precisa come l’operato del collegio dei revisori abbia il fondamentale compito di «asseverare» i conti dell’ente presso cui lo stesso sia chiamato a operare: quanto basta dunque per avvalorare giuridicamente tale controllo ad asseverazione di conformità. Il caso prospettato. Il comune Alfa chiede chiarimenti in merito alla legge 3 agosto 2009 che disciplina la compensazione dei crediti Iva per importi maggiori di 15 mila euro per i quali è richiesta l’apposizione del visto. In particolare, si chiede se, ai fini della compensazione dei suddetti crediti, sia necessaria la presentazione del visto di conformità in considerazione di due particolari aspetti relativi al mondo degli enti pubblici: in base al Tuel, la revisione economico-finanziaria degli enti locali è sempre affidata a un collegio di revisori (o ad un solo revisore nel caso dei comuni più piccoli) e inoltre, tale organo di revisione svolge una funzione di vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili analogamente a quella prevista per il rilascio del visto di conformità per le società. In altri termini, il comune Alfa sembrerebbe ricondurre a medesima valenza giuridica la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del proprio organo di revisione (con tutti i controlli che tale sottoscrizione sottointende) al visto di conformità richiesto per compensare eventuali crediti Iva di importi superiori ai 15 mila euro. Le motivazioni di tale interpretazione data dall’istante sono riconducibili a due principali argomentazioni: la prima attiene al contenimento della spesa pubblica, considerando non necessarie ulteriori consulenze esterne per l’asseverazione del credito mentre, la seconda, fa riferimento a una inutile duplicazione di funzioni in capo a soggetti diversi con conseguente aggravio dei procedimenti amministrativi. L’interpretazione dell’Agenzia. Va innanzitutto citata la fonte normativa di riferimento in materia di compensazione dei crediti Iva: l’articolo 10 comma 1 lettera a) n. 7 del dl 78/09 per cui i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità. In alternativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale (o in mancanza da chi abbia l’amministrazione di fatto della società), anche dai soggetti incaricati ad esercitare il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile. Ma chi sono i soggetti competenti a rilasciare tale visto di conformità e in cosa consistono i controlli per il rilascio dello stesso? Trattasi, chiarisce l’Agenzia, dei responsabili dell’assistenza fiscale (Raf) dei Caf-imprese, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro oltre che degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle camere di commercio, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. Tali controlli, inoltre, consisteranno nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e, di queste ultime, alla relativa documentazione. Ciò precisato, voltiamo l’attenzione agli enti pubblici: l’articolo 234 del Tuel dispone che la revisione economico-finanziaria di tali enti sia affidata a un collegio di revisori il quale, è chiamato a svolgere la stessa funzione di garanzia attribuita ai soggetti incaricati del controllo contabile per le società di capitali. Sulla base di tale assunto, l’amministrazione finanziaria sembrerebbe sposare appieno la linea interpretativa del soggetto istante considerando che sia del tutto valida la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del collegio dei revisori ai fini del visto di conformità. Considerando difatti una sostanziale equiparazione tra l’operato del collegio dei revisori e quello degli organi di controllo delle società di capitali viene data, a tale sottoscrizione, la stessa valenza giuridica del visto di conformità e per le società e per gli enti pubblici.
Enti, visto di conformità semplice
La risoluzione 90/E delle Entrate chiarisce il ruolo del collegio nelle compensazioni dell’Iva
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