Il nuovo testo detta l’identikit dei soggetti «giusti» per l’incarico

Il quadro si completa – Dagli standard alle esclusioni

Il Sole 24 Ore
27 Settembre 2010
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Le gare per l’affidamento di servizi pubblici locali hanno finalmente le loro regole di base e possono quindi essere avviate in previsione della scadenza di molte gestioni esistenti alla fine del 2011. Il regolamento attuativo del l’articolo 23-bis della legge 133/2008 delinea gli elementi-chiave per individuare i soggetti gestori e – in caso di costituzione di società mista in alternativa alla gara – per la scelta del socio privato operativo. Vediamo le principali indicazioni. Le procedure selettive vanno anzitutto impostate facendo riferimento a una serie di standard (qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza), che sono definiti dalla legge, dalle autorità di settore (ad esempio: Autorità energia e gas) o dagli stessi enti affidanti. Si valuta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Va poi escluso che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni strutturali in capo a soggetti concorrenti possa costituire per essi un elemento di vantaggio. Nel quadro delle regole rientrano gli obblighi relativi alla cessione dei beni da parte del gestore uscente a quello subentrante, a titolo gratuito e sulla base dello stato di consistenza formato dall’ente titolare del servizio. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Questo valore va individuato espressamente nel bando. I requisiti tecnici ed economici richiesti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio, ma al tempo stesso devono garantire la più ampia partecipazione possibile. Per evitare aggregazioni anti-concorrenziali, gli atti di gara possono prevedere l’esclusione di maxiraggruppamenti nei quali ciascun componente sia in possesso della totalità dei requisiti. Uno degli elementi-chiave per i quali l’amministrazione affidante deve sviluppare un’accurata analisi preliminare è costituito dalla durata dell’affidamento, che va commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del gestore. Altrettanta rilevanza assume la necessaria previsione dell’adozione, da parte del futuro gestore, di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. La valutazione delle offerte spetta a una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia. Nelle gare per l’individuazione del socio privato da riportare a una società mista (con contestuale attribuzione di compiti operativi specifici connessi alle gestione del servizio) i bandi di gara devono prevedere anche che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Infine, il regolamento attuativo stabilisce anche le condizioni di ammissione alle gare per soggetti che possono trovarsi in condizioni potenzialmente ostative alla partecipazione. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Le imprese estere non appartenenti a Stati Ue, possono essere ammesse alle gare sole a condizione di reciprocità per le imprese italiane.

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