Dichiarazione Ici 2010 insieme col ravvedimento

Oggi la scadenza, dopo la proroga per Unico data dalle Entrate

Italia Oggi
5 Ottobre 2010
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Ici: scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione 2010 e per il ravvedimento delle violazioni commesse nel 2009. La proroga concessa dall’Agenzia delle entrate per l’invio di Unico 2010 ha dato implicitamente fiato anche ai contribuenti alle prese con gli adempimenti Ici. Che quest’anno impongono approfondite riflessioni circa l’atteggiamento da assumere nei confronti delle costruzioni rurali e dei terreni condotti da società e pensionati. La Corte di cassazione, infatti, con riferimento ai primi, ha reiteratamente affermato che se sono iscritti al catasto fabbricati possono essere considerati rurali, quindi esclusi da Ici, solo se in possesso delle categoria A/6 o D/10. Circa i secondi, invece, gli Ermellini hanno chiarito che le riduzioni d’imposta previste per i terreni spettano solo il contribuente che coltiva il fondo è una persona fisica iscritta nelle liste previdenziali; tassazione piena per tutti gli altri. La proroga. Posto che la scadenza per la presentazione della dichiarazione Ici (quando dovuta) è strettamente connessa a quella della dichiarazione dei redditi (art. 10 dlgs n. 504/1992), il differimento al 5 ottobre, operato dall’Agenzia con riferimento ad Unico 2010, trova automatica estensione anche a questo settore impositivo. Altrettanto dicasi per le violazioni commesse nel 2009 che è possibile sanare, fruendo del «termine lungo», entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Tale proroga potrebbe costituire un’interessante opportunità per i contribuenti intenzionati ad adeguarsi (con sanzioni ridotte) agli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di cassazione. Fabbricati rurali. Dopo un tormentato iter giurisprudenziale e legislativo, la Cassazione, ora, non ha più dubbi: i fabbricati possono essere considerati rurali, e quindi esclusi dall’Ici (art. 23, comma 1-bis, dl n. 207/08), solo se, in caso di iscrizione in catasto, la categoria attribuita è A/6 (se abitativi) o D/10 (se strumentali all’attività agricola). Così si sono espresse le sezioni unite (sent. n. 18885/2009) e tutte le sezioni semplici che, successivamente, si sono occupate del caso. Gli Ermellini (sent. n. 17055/2010), al riguardo, hanno anche stigmatizzato la posizione assunta dall’Agenzia del territorio la quale, con la nota n. 10933 del 26/2/2010, aveva sollevato perplessità sulla posizione assunta dai giudici di cassazione. Naturalmente il problema riguarda soprattutto gli immobili strumentali, atteso che i fabbricati ad uso abitativo costituiscono, nella generalità dei casi, l’«abitazione principale» del contribuente che, dal 2008, sono esenti da Ici. Terreni coltivati. Se coltivati, i fondi godono di due agevolazioni (entrambe) previste dal dlgs n. 504/92. La prima: anche se edificabili in base agli strumenti urbanistici, ai fini dell’Ici si continuano a considerare terreni agricoli (art. 2). La seconda: godono di un sistema di abbattimento della base imponibile, calcolato in ragione del loro valore catastale (art. 9), che riduce sensibilmente la tassazione. Dal combinato disposto degli art. 9 del dlgs n. 504/92 e 58, comma 2, del dlgs n. 446/1997 si desume che le agevolazioni in questione spettano solo se chi conduce il terreno (che deve essere colui che possiede il terreno stesso) è una persona fisica iscritta nelle liste previdenziali cosiddetta «ex Scau». Ciò ha indotto i giudici del Palazzaccio a escludere dal beneficio qualsiasi tipo di società (sent. nn. 11434/2001 e 5931/2010) e i pensionati ancorché gli stessi continuino a condurre il fondo (sent. n. 15516/2010).

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