Autovelox a sorpresa, la multa è legittima

Corte di cassazione

Italia Oggi
13 Ottobre 2010
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Legittima la multa per eccesso di velocità fatta con autovelox gestito direttamente dalla polizia municipale, anche in un tratto di strada non menzionato dal decreto prefettizio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 21091 del 12 settembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Stignano contro un automobilista multato su un tratto di strada non menzionato nell’apposito decreto prefettizio. Non solo. Gli agenti non avevano contestato immediatamente l’infrazione ma avevano spedito il verbale a casa. Lui lo aveva impugnato e il giudice di pace gli aveva dato ragione. Poi il tribunale di Locri aveva confermato la decisione. A questo punto l’ente locale ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. La seconda sezione civile, nel rovesciare la decisione di merito, ha infatti precisato che «l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni, non anche di quelle direttamente gestite dagli organi di polizia». Ma non è ancora tutto. Nell’affermare questo principio, il Collegio di legittimità ne ha ribadito e rafforzato un altro su uno degli argomenti più discussi dell’autovelox e che senz’altro ha creato il maggior contenzioso, l’omologazione. In proposito Piazza Cavour ha ricordato che «come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, dpr 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 dpr 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici». Quindi anche sul punto della mancata omologazione dell’apparecchio, uno dei motivi avanzati dalla difesa dell’automobilista anche nel giudizio di merito, la tesi dell’ente locale ha prevalso.

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