Gare per i servizi locali senza standard comuni

Liberalizzazioni – I punti da completare dopo la pubblicazione del Dpr 168

Il Sole 24 Ore
14 Ottobre 2010
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MILANO – I servizi pubblici locali devono essere affidati attraverso una gara. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del regolamento che attua la riforma (è il Dpr 168/2010; si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) rende effettivo il principio-base della concorrenza, ma non completa la cassetta degli attrezzi prevista per far funzionare completamente la liberalizzazione. Per accompagnare tutti i settori verso l’apertura al mercato occorre definire il sistema delle Authority di vigilanza, e verificare la tenuta sul campo del sistema dei controlli previsto dalla riforma. Il cardine del regolamento è la traduzione in pratica del principio della gara. La gestione del servizio, spiega la norma di riferimento (è l’articolo 23-bis della legge 133/2008), avviene «in via ordinaria» tramite una «procedura competitiva», a società di qualunque tipo; se la società è mista, il socio privato deve avere almeno il 40% delle quote, e deve essere stato scelto con una gara che abbia a oggetto anche l’attribuzione di compiti operativi. Le gare, precisa il regolamento (articolo 3, comma 1), devono rispettare standard «qualitativi, quantitativi e ambientali» previsti dalla legge o dall’autorità di settore. Nei settori direttamente interessati dal decreto, che non si applica a energia, gas, ferrovie regionali e farmacie, non esistono Authority specifiche, con l’eccezione dell’acqua su cui vigila il comitato nazionale istituito presso il ministero dell’Ambiente; il tutto mentre, come ricorda l’Anci, dal 1° gennaio dovrebbero essere cancellate le Ato acqua e rifiuti. Dove non c’è un’Authority, la definizione dei parametri è lasciata agli enti affidanti, cioè agli stessi soggetti che devono fare la gara: un “buco” che lo stesso ministro delle politiche Ue Andrea Ronchi, il cui nome è legato al decreto con la riforma nella versione attuale, ha chiesto di colmare con un’Authority nazionale che vigili sui contratti (si veda, per esempio, «Il Sole 24 Ore» del 17 maggio scorso). Sul rispetto dei contratti di servizio, poi, dovrebbero vigilare i revisori dei conti, che però non sembrano avere gli strumenti tecnici per garantire un controllo effettivo. L’esigenza di completare il quadro non ferma il calendario delle scadenze degli affidamenti attuali, chiamati ad adeguarsi al nuovo sistema. Le prime gestioni a chiudere, entro fine anno, sono quelle in house prive dei requisiti europei che impongono all’ente di esercitare sull’affidatario un «controllo analogo» a quello sui propri uffici, oppure quelle affidate a società miste in cui il socio non sia stato scelto con gara. Se la gara per il socio c’è stata, ma non ha avuto ad oggetto anche l’attribuzione di compiti operativi, la gestione può vivere fino a fine 2011. Stessi termini per gli affidamenti in house che rispettano i principi comunitari. Tempi più lunghi riguardano invece le quotate. Agli enti rimane la possibilità di evitare la gara, purché dimostrino con un’analisi di mercato l’impossibilità di una gestione concorrenziale. L’affidamento in house scelto come alternativa, però, deve passare al vaglio dell’Antitrust, ma il parere è obbligatorio solo quando il valore dell’affidamento supera i 200mila euro annui (al netto delle deroghe ad hoc per l’acqua). Tra gli aspetti delicati da regolare, poi, rimane il destino del personale nel caso di cambio di società affidante. Il regolamento non si occupa del tema, e l’articolo 2112 del Codice civile prevede il passaggio dal vecchio al nuovo soggetto di tutto il personale dipendente: restano da dettagliare però aspetti cruciali, per esempio, i passaggi contrattuali.

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