Con la Scia soltanto 60 giorni per bloccare le irregolarità

La «segnalazione» – Ma restano i dubbi

Il Sole 24 Ore
18 Ottobre 2010
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La Scia consente l’avvio delle attività contestualmente al deposito della segnalazione corredata dagli elaborati tecnici necessari alla Pa per verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti sia dalla legge, sia da atti amministrativi a contenuto generale. La Pa ha tempo 60 giorni per fermare l’attività illegittima, dando comunque la possibilità di procedere alla sua regolarizzazione. Dopo, l’amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e sempreché non sia possibile procedere alla conformazione dell’attività. Secondo l’interpretazione fornita dal ministero per la Semplificazione lo scorso 16 settembre, la Scia si applica al l’edilizia e ? in particolare ? si sostituisce alla Dia rispetto ai lavori di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia “fedele” e alle varianti a permessi di costruire (si veda scheda in alto). La presenza di un vincolo non impedisce poi l’utilizzo della Scia, fatto comunque salvo il preliminare ottenimento dell’autorizzazione dell’amministrazione (eventualmente in forma semplificata). Infine, sempre secondo il ministero, resterebbero comunque in vigore le previsioni regionali che hanno esteso la Dia alle opere maggiori, mentre scomparirebbe la Super-Dia statale prevista dall’articolo 22, comma 3, del Dpr 380/2001. La tenuta costituzionale e la correttezza dell’interpretazione ministeriale è stata da più parti posta in dubbio, con questi argomenti: – la specialità della materia edilizia (non a caso disciplinata da un testo unico) che non è riconducibile alle generali previsioni dell’articolo 19 della 241 del 1990; – la considerazione per cui dalla Scia restano escluse ? per stessa previsione dell’articolo 19 ? le attività soggette a limiti complessivi cui parrebbero ricondursi gli indici edilizi; – la notazione testuale per cui la manovra, riscrivendo il medesimo articolo 19 ha cancellato la «dichiarazione» di inizio attività e non la «denuncia» cui fa capo la Dia edilizia nel Dpr 380/2001. La Toscana ha promosso un ricorso alla Corte costituzionale contro il nuovo articolo 19 e l’Anci Toscana ne ha comunque dichiarato l’inapplicabilità all’edilizia. Intanto, però, in attesa che la questione venga definita il legislatore pare procedere dando per scontata l’applicazione della Scia all’edilizia. Il Dpr 160 del 7 settembre scorso, recante il regolamento per il riordino dello sportello unico per le attività produttive, prevede infatti l’ipotesi che la Scia sia presentata allo sportello unico per le attività produttive (Suap) per la realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione o ampliamento di attività produttive, ulteriormente precisando al l’articolo 5, comma 7, che «la ricevuta della Scia costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione». In tal senso, si segnala da ultimo che l’assessorato al Territorio e urbanistica della Lombardia, con comunicato dell’8 ottobre, ha condiviso l’interpretazione ministeriale, evidenziando che la stessa «sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull’alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e Dia».

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