L’autorizzazione paesaggistica semplificata è prescritta, al posto di quella ordinaria, per 39 interventi definiti di lieve entità. Nella lista ci sono gli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni (con uguale volume e sagoma), le opere riguardanti i prospetti e le coperture, la realizzazione o la modifica di autorimesse pertinenziali, la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino, manufatti accessori e volumi tecnici, cancelli recinzioni, mura di cinta, la sistemazione delle aree di pertinenza, l’installazione di condizionatori, impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne (autonome o condominiali) e pannelli solari (termici e fotovoltaici). L’autorizzazione semplificata è però esclusa, per molti interventi, quando il vincolo paesaggistico è puntuale, cioè apposto con un provvedimento specifico, e quando gli interventi superano soglie quantitative predeterminate (o quando devono essere realizzati nei centri storici). Può essere utilizzata, invece, anche per due o più interventi di lieve entità. L’autorizzazione semplificata deve essere rilasciata nel termine massimo di 60 giorni (invece dei 105/120 di quella ordinaria) ed è immediatamente efficace (invece che dopo 30 giorni). L’amministrazione competente ha 30 giorni di tempo (invece di 40) per fare la sua istruttoria, esprimere la sua valutazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio (se non escluso dalla legislazione regionale), accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. La Sovrintendenza è tenuta a esprimere il suo parere entro 25 giorni (invece di 45) dal ricevimento della pratica: decorso questo termine in assenza del parere, l’amministrazione competente ha l’obbligo di concludere comunque il procedimento. L’iter può essere concluso anticipatamente (entro 30 giorni) quando si rileva la difformità urbanistico-edilizia dell’intervento o quando l’amministrazione competente esprime una valutazione paesaggistica negativa. Se è la Sovrintendenza a esprimere una valutazione paesaggistica negativa, spettano a essa i conseguenti provvedimenti di prediniego e diniego. La domanda di autorizzazione semplificata deve essere accompagnata dalla scheda semplificata allegata al Dpcm del 2005, che sostituisce la relazione paesaggistica. Le condizioni e le soglie quantitative che consentono di utilizzare l’autorizzazione semplificata al posto di quella ordinaria sono il più delle volte prive di motivazioni evidenti e depotenziano la semplificazione. Lo stesso effetto ha la necessità di acquisire il parere della Commissione del paesaggio laddove le regioni non lo escludano esplicitamente. L’accertamento di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione semplificata, può essere, di per sé, cosa utile, perché evita di assentire sotto il profilo paesaggistico interventi che poi non potranno di fatto essere realizzati, ma è in contrasto con il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) e diventa un appesantimento procedurale, anche quando la conformità può essere asseverata dal progettista.
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Aree tutelate – La disciplina del Dpr 139/2010
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