Riscossione Ici e Iscop, dati entro il 2/11

ENTI LOCALI

Italia Oggi
29 Ottobre 2010
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I comuni, gli agenti della riscossione, gli affidatari del servizio di riscossione dei tributi e la società Poste italiane devono trasmettere, entro il 2 novembre, i dati relativi alle riscossioni relative all’Ici e all’Iscop, imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, registrate fino al 31 luglio scorso. La trasmissione deve riguardare anche i dati delle sanzioni e interessi relativi ad annualità precedenti, comunque riscosse fino a luglio. L’obbligo di trasmissione, già in vigore da alcuni anni, è ricordato con la nota del 21 ottobre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo 10 comma 5 del dlgs n. 504/1992, istitutivo dell’Ici, dispone la trasmissione dei dati della riscossione al ministero delle finanze e all’Anci, da determinarsi con decreto che fissi le modalità e i termini dell’adempimento. L’articolo 1, comma 170 della legge finanziaria per il 2007, ha stabilito, tra l’altro, che gli enti locali comunicano al ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza. Con decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, è stato stabilito che vanno trasmessi, in via telematica, i dati sui versamenti Ici e Iscop, distinti per contribuente e anno di imposta. Nel suo articolato il decreto fissa i vari punti a cui gli enti e gli altri soggetti obbligati devono attenersi. I dati debbono essere trasmessi, senza oneri per lo stato, dal comune che effettua la riscossione in proprio dell’imposta e per il quale Poste italiane non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente; dagli agenti della riscossione e affidatari della stessa e infine dalla società Poste italiane, per i comuni per i quali effettua la rendicontazione. La nota ministeriale ricorda che, fino al 2 novembre, i soggetti obbligati debbono trasmettere, con flusso telematico al Dipartimento delle finanze, i dati per l’anno 2010 relativi ai versamenti effettuati a titolo di Ici e di Iscop riscossi fino al 31 luglio scorso, nonché a titolo di relative sanzioni e interessi comunque riscossi fino alla stessa data. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 2008 sono esclusi dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti effettuati con il modello F24. La trasmissione va effettuata tramite il software per l’invio dei dati già utilizzato per il secondo flusso 2009, effettuato entro il 31 gennaio 2010, scaricabile dalla sezione fiscalità locale del sito web ministeriale. Il capo dipartimento conclude la nota ricordando, ai comuni che non hanno ancora effettuato la trasmissione dei dati delle annualità precedenti, di provvedere, sempre utilizzando il canale Entratel, in quanto, a parte il preciso obbligo previsto dalla legge finanziaria per il 2007, l’incompletezza dei dati non permette un efficace coordinamento della finanza pubblica e del sistema statistico.

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