Se l’obbligo è violato, il contratto si scioglie

Italia Oggi
8 Novembre 2010
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Risoluzione ex lege del contratto pubblico in caso di violazione degli obblighi sulla tracciabilità. Rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti e i concessionari di finanziamenti hanno, poi, l’obbligo di comunicare gli estremi del conto dedicato alla stazione appaltante. Il decreto modificativo precisa per tale obbligo la scadenza di sette giorni dalla accensione e aggiunge che, nel caso di conti correnti già esistenti, l’obbligo di comunicazione scatta dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Vanno comunicati anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il decreto aggiunge anche che va comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il decreto correttivo introduce alcune novità anche in materia di sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni sulla tracciabilità, individuando quale autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni stesse il prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Sempre in materia di sanzioni, il decreto stabilisce che l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo dove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione. Ai fini della applicazione delle sanzioni il decreto correttivo prevede che l’autorità giudiziaria comunichi al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano la violazione degli obblighi di tracciabilità. Ai fini sanzionatori va, infine, segnalato che l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

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