Appalti sotto monitoraggio

Bandi e trasparenza – Il decreto sicurezza amplia gli strumenti utilizzabili oltre i bonifici bancari o postali

Il Sole 24 Ore
15 Novembre 2010
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I pagamenti dei corrispettivi negli appalti pubblici possono essere effettuati con altri mezzi, oltre al bonifico bancario e postale, a condizione che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Il decreto legge sulle misure urgenti per la sicurezza pubblica, n. 187/2010, ha apportato numerose modifiche all’articolo 3 della legge 136/2010 e ha fornito l’interpretazione autentica di alcune espressioni utilizzate nella disposizione, che ne rendono più agevole l’applicazione nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici. Il dato normativo introdotto si applica ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore (7 settembre 2010) della legge-delega sulle misure antimafia, con riferimento agli appalti, ai subappalti e ai subcontratti da essi derivanti (articolo 8, comma 1, del decreto legge). La rilevanza del sistema di regolazione per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico ha tuttavia determinato una scelta di applicazione retroattiva agli accordi in essere. Pertanto, i contratti formalizzati prima dell’entrata in vigore della legge 136/2010 (anche in questo caso con riferimento ad appalti, subappalti e subcontratti connessi) devono essere adeguati, con clausole specifiche e con la connessa soddisfazione degli adempimenti, entro sei mesi dalla stessa data (quindi entro il 6 marzo 2011). Per la regolazione del flusso finanziario, in modo tale da poter essere tracciato nei vari passaggi (dalla stazione appaltante all’appaltatore, da questo al subappaltatore ed a seguire), la normativa richiede l’utilizzo di strumenti idonei a garantire il riscontro dei movimenti, che, secondo l’innovazione disposta dal decreto-legge, possono essere anche diversi dal bonifico bancario o postale (ad esempio pagamenti online con carta di credito, modelli rid e così via). La tracciabilità è riferita a tutti i contratti che convergono nel processo realizzativo di un appalto, comprendendo l’accordo principale tra stazione appaltante e appaltatore, i subappalti regolati in base all’articolo 118 del codice dei contratti e i sub-contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto principale, tra i quali rientrano quelli per l’acquisizione di forniture utilizzate in più appalti. La corretta gestione dei pagamenti e dei relativi flussi finanziari comporta, peraltro, la necessaria collaborazione tra la stazione appaltante e gli appaltatori, i quali sono chiamati a guidare il versamento dei corrispettivi in conti dedicati, nonché adeguata formalizzazione nei contratti, con l’apposizione di clausole specifiche. Le amministrazioni hanno comunque la possibilità di operare in termini più semplificati per i pagamenti nell’ambito di rapporti con altri soggetti pubblici (o similari) o di limitato dimensionamento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, o quelli riguardanti tributi possono essere effettuati con strumenti diversi dal bonifico bancario e postale, purché consentano la piena tracciabilità. La stessa opzione è assicurata per l’effettuazione delle spese giornaliere di importo inferiore ai 500 euro, sostenute sempre in relazione all’acquisizione di lavori, servizi o forniture, per le quali, in ogni caso non è ammesso il contante. Per le spese relative ad affidamenti in economia (in amministrazione diretta ed a cottimo fiduciario) di modesto importo potranno essere pertanto utilizzati sistemi evidenzianti il flusso, come ad esempio il bancomat o la carta di credito (anche prepagata). L’articolato quadro di obblighi previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 e dalle integrazioni apportate dal Dl sulla sicurezza pubblica è garantito da un ampio sistema sanzionatorio, tuttavia non perfettamente coordinato con le innovazioni apportate alla disposizione principale. L’articolo 6, infatti, prevede al comma 1 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione che non sia stata effettuata avvalendosi di una banca o delle poste. La sanzione è invece dimensionata dal 2 al 10 per cento del valore della transazione quando la stessa non sia effettuata su un conto dedicato, nonché tra il 2 e il 5 per cento del valore di ciascun accredito quando la stazione appaltante non sia stata informata del conto dedicato. La gestione del sistema sanzionatorio spetta, in deroga alle previsioni della legge 689/1981, al prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, al quale devono riferire (qualora vengano a conoscenza di inadempimenti agli obblighi normativi) sia le pubbliche amministrazioni, sia l’autorità giudiziaria (sempre che sia compatibile con il segreto delle indagini).

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