La lettura delle Finanze si scontra con la Cassazione

Entrata tributaria o extra – Confusione incertezza applicativa

Il Sole 24 Ore
22 Novembre 2010
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Tra i tanti problemi che ha, la circolare 3/2010 delle Finanze in cui si afferma che la tariffa d’igiene ambientale non è un’entrata tributaria e pertanto fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’Iva va in diretto contrasto, oltre che con la Consulta, anche con le pronunce della Cassazione. Tutti problemi che rimettono in discussione la concreta applicazione del prelievo da parte dei comuni. Nella sentenza 238/2009 la la Corte costituzionale sancisce che la Tia «costituisce una mera variante della Tarsu, conservando la qualifica propria di tributo», per cui l’Iva non andava pagata. Non solo. Il riconoscimento della natura tributaria impone ai 1.200 comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli schemi tributari. Arrivano inoltre i primi via libera giurisprudenziali per i rimborsi dell’Iva indebitamente pagata. Nel frattempo, dopo vari tentativi, il governo introduce una disposizione che stabilisce d’imperio la natura extratributaria della Tia (articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010), ma la norma fa riferimento alla futura tariffa del codice ambientale (Tia2) e non a quella attualmente applicata dai comuni (Tia1), sulla quale si è pronunciata la Consulta. Si arriva così alla circolare 3/2010 con la quale il dipartimento delle Finanze propone un “semplice” ragionamento: se la Tia2 è un’entrata extratributaria sulla quale applicare l’Iva ed è sostanzialmente identica alla Tia1, anche quest’ultima deve scontare l’Iva. Quindi comuni e gestori dovranno ritornare ad applicare l’Iva. Si finisce così per creare una situazione di incertezza e di confusione, anche perché le conclusioni sulla natura extratributaria della Tia non hanno solo riflessi sull’Iva, ma incidono su altre rilevanti questioni (accertamento, rimborso, sanzioni, eccetera). I comuni dovrebbero peraltro disattendere il recente orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla natura tributaria della Tia, una sorta di “diritto vivente” che viene completamente ignorato dalle Finanze. È vero che la sentenza 238/09 della Consulta non ha efficacia vincolante, non avendo dichiarato l’illegittimità di alcuna norma, ma si tratta di un rilievo di natura formale che non cambia la sostanza delle cose, anche perché la legislazione interna non prevede espressamente l’obbligo di assoggettamento a Iva della Tia. In ogni caso si tratta di una decisione dalla portata interpretativa, che ha trovato ulteriore conferma nelle successive ordinanze 300/2009 e 64/2010 della stessa Consulta. La questione è stata superata dalle sezioni unite della Cassazione con le pronunce 8313/2010 e 14903/2010. In particolare, la sentenza 8313/ 2010 rafforza la natura tributaria della Tia e afferma l’impossibilità per il legislatore di attribuire alla Tia natura privatistica, se non a seguito di un mutamento della disciplina. Il che equivale a dire che nell’attuale quadro normativo non esiste alcun margine interpretativo per giungere alla conclusione che si tratta di un corrispettivo. D’altronde ci troviamo di fronte ad una circolare che si rifà ad un ordine del giorno: due atti che non hanno forza di legge.

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