Con la circolare 3/2010 il dipartimento delle Finanze sostiene che i comuni possono introdurre la nuova Tia del Codice ambientale (Tia2), essendo cessato il blocco del regime di prelievo e in virtù di quanto disposto dal comma 2-quater del l’articolo 5 del Dl 208/08, che consente ai comuni di passare al sistema tariffario in caso di mancata adozione del regolamento previsto dall’articolo 238 del Dlgs 152/06. L’operazione è tutt’altro che pacifica, in quanto il Dl 208/08 fa riferimento alla “tariffa integrata ambientale” da adottare «ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti». Non solo manca un esplicito riferimento alla Tia del Codice ambientale, ma il rinvio alla normativa vigente rende inapplicabile l’articolo 238 del Dlgs 152/06 poiché questa disposizione sarà operativa solo con l’adozione di un apposito regolamento statale. La circostanza poi che il Dl 208/08 attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la tariffa ? argomento che il Mef utilizza a supporto dell’identità sostanziale dei due prelievi (Tia1 e Tia 2) ? dovrebbe dimostrare l’impossibilità di passare alla Tia2 perché l’articolo 238 prevede che siano le autorità territoriali d’ambito a determinare la tariffa e non i comuni. Va detto che la soppressione delle Ato ? a decorrere dal 2011 ? non comporta il recupero diretto da parte dei comuni delle funzioni attribuite alle Ato: decisione che spetta tuttora alle singole regioni. Pertanto, sarebbe ancora possibile ritornare a un sistema tariffario “sperimentale”, cioè a quella fase di passaggio dalla Tarsu alla Tia interrotta dal blocco di regime del prelievo, cessato il 30 giugno 2010. I comuni devono fare riferimento al Dpr 158/99 almeno fino al l’adozione del regolamento statale previsto dall’articolo 238 del Codice ambientale. In pratica la vigenza del Dpr 158/2009 esclude l’applicazione dell’articolo 238 del Dlgs 152/06 e viceversa: si tratta di due regimi alternativi, il primo è legato alla Tia1 (eventualmente utilizzabile per la Tarsu), mentre il secondo risulta tuttora in stand-by in quanto manca l’apposito regolamento statale attuativo. In conclusione, si ritiene che dal 1° gennaio 2011 i comuni in regime Tarsu possano effettuare il passaggio al sistema tariffario in via sperimentale, operazione tuttavia sconsigliabile per almeno due ragioni: si tratta di fare un salto nel buio, non essendo chiaro a quale normativa fare riferimento (in ogni caso lacunosa); è possibile introdurre alcuni parametri del sistema tariffario pur rimanendo in regime Tarsu. Meglio attendere, perciò, l’adozione del regolamento statale previsto dall’articolo 238 del Dlgs 152/06.
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