La concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate locali può essere affidata, mediante procedura a evidenza pubblica, sia al vecchio concessionario che a uno dei soggetti iscritti all’albo (articolo 53, Dlgs 446/97). A meno di una proroga, sollecitata dall’Anci, dal 1° gennaio 2011, infatti, cesseranno ope legis (articolo 1, comma 6-quinquies Dl 40/2010) gli affidamenti in proroga alle società di Equitalia della riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali. Se, da un lato, la connotazione giuridica del contratto può rintracciarsi nella tipologia del rapporto concessorio, in quanto si tratta di trasferimento di funzione pubblicistica connessa alla fase esecutiva della riscossione, dall’altro non è facile individuare i corretti parametri di comparazione. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, può essere effettuata sia con la procedura dell’ingiunzione (Rd 639/1910) sia con il ruolo (Dpr 602/73). La riscossione coattiva può dunque essere effettuata dal concessionario, unico soggetto titolato a utilizzare il ruolo, ovvero, laddove l’ente non opti per una gestione in economia, da uno dei soggetti iscritti all’apposito albo, facendo ricorso agli strumenti dell’ingiunzione fiscale. Pur essendo parzialmente analoghe, le due procedure sono di difficile comparazione in sede di gara. L’articolo 17 Dlgs 112/99 (modificato dal Dl 185/09) dispone infatti che l’attività degli agenti della riscossione sia remunerata con un aggio, pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che tale somma sia parzialmente (4,65%) o totalmente a carico del debitore a seconda che il pagamento avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella oppure in un periodo successivo. Dove si intenda procedere alla selezione del soggetto concessionario delle entrate locali mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criterio da preferire a quello basato sul prezzo inferiore in caso di affidamento della fase coattiva), la remunerazione del servizio costituirebbe senz’altro un elemento vincolante per le società di Equitalia la cui disciplina è rintracciabile nella legge. Altra questione è l’eventuale obbligo di riversamento immediato nelle casse locali delle somme riscosse dal concessionario (cash pooling). Esigenze di liquidità di comuni e province possono infatti suggerire l’inserimento, nei bandi di gara, di termini e modalità di riversamento degli importi dovuti che assicurino flussi di entrata in linea con i tempi di pagamento da parte dei cittadini, ma, anche in questo caso, specifiche disposizioni normative rendono di fatto non comparabili le offerte provenienti da soggetti diversi. L’articolo 22 Dlgs 112/99 stabilisce infatti l’obbligo, a carico del concessionario nazionale, di riversamento all’ente creditore delle somme riscosse entro il decimo giorno successivo a quello dell’effettivo incasso, mentre nessuna disposizione vincola l’operato di soggetti diversi. Per evitare l’impugnativa degli atti di gara, sarebbe quindi preferibile lasciare ai singoli candidati la facoltà di proposta migliorativa (in termini ad esempio di tempi per l’accredito delle somme riscosse), da valutare nell’ambito dell’intera offerta presentata, a scapito tuttavia del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza del l’operato della pubblica amministrazione.
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