Premesso che la nomina su designazione diretta degli amministratori di una società interamente partecipata dal comune viene effettuata con decreto del sindaco ai sensi dell’art. 2449 codice civile cui, per prassi consolidata, segue la delibera dell’assemblea della società, quale disciplina normativa si applica nel caso in cui le norme di incompatibilità introdotte dal dpr n. 168 del 7/9/2010, recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali, di attuazione dell’art. 23-bis, legge n. 133/2008, siano entrate in vigore dopo l’emanazione del provvedimento di nomina del sindaco ma prima dell’adozione della delibera da parte dell’assemblea societaria? La questione si pone in relazione all’operatività delle disposizioni richiamate che, essendo applicabili alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 8, comma 9 del dpr), troverebbero attuazione nei confronti di taluni amministratori locali, qualora il decreto sindacale non avesse di per sé efficacia costitutiva delle nomine in questione. Si tratta di esaminare la valenza giuridica da attribuire alla delibera assembleare che è adottata anche dopo la nomina diretta degli amministratori con decreto del sindaco. Sotto un profilo strettamente giuridico, supportato da principi evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, la nomina ai sensi dell’art. 2449 c.c. ha valenza ed efficacia autonoma, a prescindere da una successiva delibera dell’assemblea, sia essa assunta in termini di ratifica o presa d’atto della stessa. La designazione diretta degli amministratori ex art. 2449 c.c. e la nomina degli stessi per effetto della delibera dell’Assemblea societaria sono procedure di nomina distinte tra loro, equivalenti ma alternative; ciò emerge dalla pronuncia della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria n. 17/2010 secondo cui la citata disposizione normativa riguarda un diritto di nomina extra assembleare dello stato o di altro ente pubblico socio. Nell’esercizio di tale diritto «il sindaco, nella qualità di legale rappresentante del comune, nomina o designa gli amministratori e i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate preveda tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ. Nell’esercizio di tali poteri il sindaco deve, comunque, conformarsi agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m) del Tuel», che ne contempla la competenza all’approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco. In tal senso anche la sentenza della Cassazione civile, sezioni unite 4309/2010 che, con riguardo alle società per azioni a partecipazione pubblica, afferma che esse restano regolate dalle citate norme del codice civile che di per sé «non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società, salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile» (cfr. art. 2449 c.c., comma 2 a tenore del quale anche i componenti degli organi amministrativi e di controllo di nomina pubblica «hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea»). Alla luce delle intervenute disposizioni in materia di incompatibilità, ferma restando la validità del decreto di nomina, il sindaco può, tuttavia, valutare l’opportunità di esercitare il potere di revoca se previsto dallo statuto societario; in tal caso un’eventuale provvedimento di sostituzione diretta deve tenere conto del nuovo regime di incompatibilità ed essere comunque esercitato nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, dandone comunicazione allo stesso. In merito il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 18/2/2006 n. 1984, ha affermato che il socio pubblico, nell’effettuare «la revoca di un amministratore nominato con provvedimento diretto del socio pubblico ex art. 2449 cod. civ. «esercita un potere analogo a quello assembleare, in qualità di socio, e incide su organi che operano secondo il diritto privato».
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