Cause di lavoro con nuovi termini

Il “milleproroghe” – Il voto a Montecitorio

Il Sole 24 Ore
25 Febbraio 2011
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La modifica dei termini per impugnare il licenziamento viene confermata nel secondo maxiemendamento del decreto milleproroghe. La norma sposta al 31 dicembre del 2011 la data in cui acquisteranno efficacia le norme del collegato lavoro che hanno riformato termini di impugnazione dei licenziamento, introducendo l’obbligo di agire in giudizio entro nove mesi dall’impugnazione stragiudiziale, a pena di decadenza dal diritto. Un dubbio molto rilevante si pone circa l’applicabilità del rinvio al 31 dicembre dei nuovi termini (anch’essi introdotti dal collegato lavoro) per impugnare i contratti a tempo determinato, di somministrazione e a progetto. La norma parla solo di rinvio dei termini «per impugnare il licenziamento». L’ordine del giorno presentato dall’onorevole Giuliano Cazzola, proprio al fine di chiarire la finalità della norma, chiarisce che il rinvio non si applica ai contratti flessibili. Per i licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore del milleproroghe, la norma potrebbe non avere effetto, qualora termini di impugnazione fossero scaduti. L’emendamento non prevede nulla in proposito e, quindi, troverà applicazione il principio giuridico che consente di rimettere in termini un soggetto che è decaduto da un diritto solo in presenza di una norma che, in maniera chiara ed esplicita, riconosce questa possibilità.

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